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ID 15552 | Strasburgo 03/05/1996
La Carta sociale europea (rivista) del 1996 racchiude in un unico strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta del 1961, dal suo Protocollo aggiuntivo del 1988 (STE n. 128) e aggiunge nuovi diritti ed emendamenti adottati dalle Parti. Sta gradualmente sostituendo il trattato iniziale del 1961.
La Carta sociale europea (rivista) garantiva i diritti sociali ed economici fondamentali di tutti gli individui nella loro vita quotidiana. Tiene conto dell'evoluzione avvenuta in Europa dall'adozione della Carta nel 1961 e comprende quanto segue:
Nuovi diritti: diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto alla casa; diritto alla tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro; diritto alla protezione contro le molestie sessuali sul posto di lavoro e altre forme di molestia; diritti dei lavoratori con responsabilità familiari alle pari opportunità e alla parità di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori nelle imprese;
Emendamenti: rafforzamento del principio di non discriminazione; miglioramento della parità di genere in tutti i campi coperti dal trattato; migliore tutela della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei bambini occupati; migliore tutela dei portatori di handicap.
L'applicazione della nuova Carta è soggetta allo stesso sistema di controllo della Carta del 1961, sviluppato dal Protocollo di modifica del 1991 (STE n. 142) e dal Protocollo aggiuntivo del 1995 che prevede un sistema di reclami collettivi (STE n. 158).
Parte I Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:
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3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.
Articolo 2 – Diritto ad eque condizioni di lavoro
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4 ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi hon possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;
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Articolo 3 – Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro
Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:
1 a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;
2 a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;
3 a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
4 a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.
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segue in allegato
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Convenzione ILO C73 Esame medico dei marittimi, 1946.
Seattle, 06 giugno 1946
The General Conference of the International Labour Organisation, ...
The GHS Column Model 2017
An aid to substitute assessment
Under the German Hazardous Substances Ordinance, firms are required to replace hazardous substances if possible with substances with a lower hea...
ID 12811 | 10.02.2021 / Documento in allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 - 2019/2181(INL) Raccom...
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