~ 2000 / 2026 ~
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Art.1
1. Al fine di individuare una nuova fase temporale in cui consentire il rilascio volontario delle frequenze da parte degli operatori di rete in ambito locale, il comma 9 dell’art. 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 è così sostituito: “9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale hanno facoltà di effettuare il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d’uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 per l’Area ristretta A nonché entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di cui all’art.1, comma 1039, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l’erogazione degli indennizzi per il rilascio delle frequenze da parte degli operatori in ambito locale, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.”
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segue in allegato
Collegati

Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127/34 del 16.05.2019)
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La...

“Gli edifici sono oggi responsabili del 40 per cento del consumo globale di energia nell’Unione Europea. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad a...

CTI, 02.07.2021
Pubblicata, sotto forma di FAQ, una nota interpretativa sul calcolo delle prestazioni energetiche delle pompe di calore aria-ac...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024