Nota
I tre livelli dell'edizione 2022 della CEI 0-2 erano conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 (disposizione abrogata, vedi sotto) e successive modificazioni, nonché dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (disposizione abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37)
La Legge 11 febbraio 1994, n.109 è stata abrogata dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a sua volta abrogato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 prevede solo due livelli.
Art. 41 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Livelli e contenuti della progettazione
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
[...]
Allegato I.7 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
[…]
Articolo 2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali.
1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3. Il DOCFAP può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana (N) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell’intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell’opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento da realizzare.
4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
a) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi e GIS su scala urbana (N) o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti (N), e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 (N);
d) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
e) indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle alternative progettuali esaminate;
f) stima sommaria dei costi, mediante l’adozione di prezzi parametrici;
g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento.
(N) Modifica disposta dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209
[…]
Articolo 4. Livelli della progettazione di lavori pubblici.
1. Ai sensi dell’articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo.
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3.
[…]
Sezione II Progetto di fattibilità tecnico-economica
Articolo 6. Progetto di fattibilità tecnico-economica.
1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.
[…]
Sezione III Progetto esecutivo
Articolo 22. Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
[…]