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Regolamento delegato (UE) 2021/2304 della Commissione del 18 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione
GU L 461/2 del 27.12.2021
Entrata in vigore 30.12.2021
Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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Articolo 1 Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione
Su richiesta di un operatore o di un gruppo di operatori già in possesso di un certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la pertinente autorità competente oppure, ove del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente rilascia un certificato complementare attestante che l’operatore o il gruppo di operatori ha ottenuto prodotti biologici di origine animale senza l’uso di antibiotici, se tale certificato è necessario ai fini dell’esportazione di detti prodotti dall’Unione. Il modello del certificato complementare figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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