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Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica

ID 14887 | | Visite: 23060 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14887

Tecnici manutentori anticendio   DM 1 09 2021   Qualifica

Tecnici manutentori antincendio - Qualifica / Decreto 1 Sett. 2021 aggiornato al DM 31 Agosto 2023 / Obbligo dal 25 Settembre 2024

ID 14887 | Rev. 3.0 dell'11.09.2023 / Documento completo in allegato

Il Documento illustra, con il supporto di schemi e di tabelle, come ottenere la qualificazione di manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, come definiti dal Decreto 1 settembre 2021 (come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 e dal Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023).

Qualifica dei tecnici manutentori antincendio qualificati (TMAQ) dal 25 Settembre 2024 (Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023)

La qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2024 Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Update Rev. 3.0 dell'11 Settembre 2023

Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.212 dell'11.09.2023). Entrata in vigore: 12.09.2023

Modifica dell’Art. 6 c. 1-bis del decreto 1° settembre 2021 - Le disposizioni di cui all'Art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024.

Update Rev. 2.0 del 06 Agosto 2023

Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 recante "Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81. Ulteriori indicazioni.

Update Rev. 1.0 del 24 Settembre 2022

Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (GU n.224 del 24.09.2022). Entrata in vigore: 25.09.2022

Il decreto apporta alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2021, e stabilisce che le disposizioni previste dall’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Il Decreto 1 settembre 2021 definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso.

Il Decreto 1 settembre 2021 prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del Decreto 1 settembre 2021.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
...

Soggetti esonerati dal Corso di formazione di cui all'allegato II p. 3 / Solo Valutazione p. 4

I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto 1 settembre 2021 (25.09.2022) svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). Entrata in vigore: 25.09.2022

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

[...]

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale. 

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2024. (*)(**)

(**) Comma modificato dall'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 che ha sostituito le parole «25 settembre 2023» con le parole «25 settembre 2024».

(*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

Decreto 1 settembre 2021

In verde le modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022

Allegato II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Generalità

1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
2. Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
3. A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 con i contenuti minimi indicati nel punto 3.
4. Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.
6. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al punto 4.
7. Il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

2. Docenti

1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1. 

I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.

[...]

2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.

3. I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

4. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.

Schema 1 - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Schema 1 Qualificazione dei manutentori di impianti

Schema 2 – Compiti e attività del tecnico manutentore

Schema 2 Compiti attivita del tecnico manutentore

[...] Segue in allegato

Conoscenze abilità e competenze

Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze generali del tecnico manutentore qualificato

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prospetto 1

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prospetto 1 1

[...] Segue in allegato

Schema 4 - Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Schema 4 Corsi di formazione teorico pratica

Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Decreto 1 settembre 2021

Allegato II

I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prostetto 3 1

Tecnici manutentori anticendio Qualifica Prostetto 3 2

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.09.2023 Decreto Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 Certifico Srl
2.0 06.08.2023 Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 Certifico Srl
1.0 24.09.2022 Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 Certifico Srl
0.0 08.11.2021 --- Certifico Srl

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