Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura 2021/2022
ID 14858 | 01.11.2021 / Tabelle di lettura nel documento allegato
Attenzione:
Invitiamo i Gentili Clienti ad effettuare di nuovo il download del Documento delle h. 11.45 (02.11.2021), per adeguamenti testo, aggiustamenti grafici e nota Classificazioni di cui al DM 10 Marzo 1998.
Il Decreto 2 settembre 2021(Decreto GSA Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli di attività individuati come:
- Attività di livello 3 - Attività di livello 2 - Attività di livello 1
Il Documento allegato suddivide, per i Livelli di attività 1, 2, 3, i contenuti dei relativi corsi di formazione per i lavoratori incaricati addetti antincendio (allegtob III). Disponibile, inoltre, tabella di confronto tra le attività di Livello 3 e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (p. 4.1).
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
3. Aggiornamento formazione antincendio
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
4. Organizzazione Corsi
I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. ...
Livelli attività
Attività di livello 3
Attività di livello 2
Attività di livello 1
p. 3.2.2
p. 3.2.3
p. 3.2.4
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ; j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
...
...
... Tabella di raffronto Attività di Livello 3 / Idoneità tecnica VVF(differenze in rosso)
Attività di livello 3
Idoneità tecnica VVF
p. 3.2.2
p. 4.1
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; j) alberghi con oltre 100 posti letto;campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; m) uffici con oltre 500 persone presenti; n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m; p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (*)
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (GU n.104 del 06-05-1996 - SO n. 75)…
Leggi tutto
Direttiva 91/383/CEE Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU L 206 del…
Leggi tutto
V Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia ID 18920 | 06.02.2023 / Rapporto in allegato Il Rapporto e le sue raccomandazioni forniscono elementi da considerare nell’attuazione del Piano per la Transizione Ecologica, della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030, del Piano Nazionale…
Leggi tutto
Linee guida della psicologia dell'emergenza nella Polizia di Stato ID 18919 | 06.02.2023 La tutela della salute fisica e psicologica del personale della Polizia di Stato è interesse primario dell’Amministrazione. La Direzione Centrale di Sanità partecipa a questa finalità sostenendo le attività di…
Leggi tutto
DS n. 6 del 06 febbraio 2023 / Decreto iscrizione OPP di Varese nel Repertorio nazionale degli Organismi Paritetici ID 18918 | 06.02.2023 Decreto Direttoriale n. 6 del 06 febbraio 2023 - Iscrizione dell’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE SALUTE E SICUREZZA - OPP di Varese, nel Repertorio nazionale…
Leggi tutto
Lettera circolare 28 luglio 1990 n. 13148/4188 ID 18917 | 06.02.2023 Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice - Criteri per la concessione di deroghe. ... Collegati[box-note]Circolare n. 12 del 8 luglio…
Leggi tutto
Rettifica Raccomandazione 2022/C 229/01 - 06.02.2023 ID 18916 | 06.02.2023 Rettifica della raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale (Gazzetta C 229 del 14 giugno 2022) - (2023/C 43/04) ... Pagina 2, considerando 8, ultima frase, anziché: «È auspicabile…
Leggi tutto
Direttiva 98/34/CE Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (OJ L 204, 21.7.1998) Abrogata da: Direttiva (UE) 2015/1535 Collegati[box-note]Direttiva (UE)…
Leggi tutto
Elenco buone prassi igieniche HACCP - Registro manuali nazionali / EC 02.2023 ID 18914 | 05.02.2023 / Elenco in allegato (EC) alla data del 05.02.2023 (n. 122) Elenco Buone prassi trasmesse Commissione europea alla data del 05.02.2023 (n. 122) presenti nel Registro dei manuali nazionali alle buone…
Leggi tutto
ATEX Prodotti - Borderline list / Nov. 2022 ID 18913 | 05.02.2023 / In allegato L'elenco (non completo), chiarisce solo alcune domande comuni e fornisce esempi di prodotti all'interno o all'esterno dell'ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE. L'elenco non sostituisce la valutazione…
Leggi tutto
Elenco buone prassi igieniche HACCP - Registro manuali nazionali / EC 02.2023 ID 18914 | 05.02.2023 / Elenco in allegato (EC) alla data del 05.02.2023 (n. 122) Elenco Buone prassi trasmesse Commissione europea alla data del 05.02.2023 (n. 122) presenti nel Registro dei manuali nazionali alle buone…
Leggi tutto
ATEX Prodotti - Borderline list / Nov. 2022 ID 18913 | 05.02.2023 / In allegato L'elenco (non completo), chiarisce solo alcune domande comuni e fornisce esempi di prodotti all'interno o all'esterno dell'ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE. L'elenco non sostituisce la valutazione…
Leggi tutto
Settori strategici: standard tecnici specifici bandi infrastrutture di rete BL/BUL / Legge n. 10/2023 ID 18910 | 03.02.2023 / In allegato Con la Legge 1 febbraio 2023 n. 10, è aggiunto l'Articolo 2-bis al Decreto-Legge 5 dicembre 2022 n. 187 che prevede l'individuazione di appositi standard tecnici…
Leggi tutto
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio / 2022 ID 18905 | 03.02.2023 / In allegato linee guida Rev. 23.12.2022 Al fine di garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione nonché assicurare che le merci siano sicure e conformi…
Leggi tutto
Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi / 2022 ID 18904 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 15.12.2022 Rimanendo fermo quanto già rappresentato nelle “Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici…
Leggi tutto
Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti / 2022 ID 18902 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 06.12.2022 Il settore degli ascensori è caratterizzato, a livello globale, da un mercato in forte crescita e costituisce un tassello importante…
Leggi tutto
UNI EN ISO 6165:2023 / Macchine movimento terra: Identificazione e vocabolario ID 18900 | 03.02.2023 / Preview in allegato Macchine movimento terra - Tipi base - Identificazione e vocabolario La norma fornisce il vocabolario e una struttura di identificazione per classificare le macchine movimento…
Leggi tutto
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | Febbraio 2023 ID 18896 | 02.02.2023 / Raccolta aggiornata al 02.02.2023 I giocattoli devono rispettare i requisiti della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170/1…
Leggi tutto
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 / Istanza di Interpello n. 1 del 1° Febbraio 2023 ID 18892 | 02.02.2023 / In allegato Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2…
Leggi tutto
Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi ID 18889 | 01.02.2023 / In allegato Linea guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi Come noto, nelle diverse norme che…
Leggi tutto