Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 36.134 *

/ Totale documenti scaricati: 21.073.374 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.134 *

/ Totale documenti scaricati: 21.073.374 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023




* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 36.134 *

/ Totale documenti scaricati: 21.073.374 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.134 *

/ Totale documenti scaricati: 21.073.374 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.134 *

/ Totale documenti scaricati: 21.073.374 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.134 *

/ Totale documenti scaricati: 21.073.374 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Convenzione ILO C150 del 07 giugno 1978

ID 14617 | | Visite: 768 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14617

Convenzione ILO C150 del 07 giugno 1978

ID 14616 | 25.09.2021

Convenzione ILO C150 Amministrazione del lavoro, 1978.

Ginevra, 07 giugno 1978

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1978 nella sua sessantaquattresima sessione; Richiamandosi ai termini delle vigenti convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro - in particolare della convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947, della convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, e della convenzione sul servizio d’impiego, 1948 - che chiedono la messa in atto di talune attività particolari relative all’amministrazione del lavoro; Considerando che è auspicabile adottare strumenti che formulino direttive relative al sistema d’amministrazione del lavoro nel suo insieme; Richiamando i termini della convenzione sulla politica d’impiego, 1964, e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; richiamandosi pure all’obiettivo della piena occupazione convenientemente remunerata e convinta della necessità di adottare una politica di amministrazione del lavoro che sia tale da permettere il raggiungimento di questo obiettivo e dare efficacia agli scopi delle suddette convenzioni; Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l’autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando in proposito i termini delle vigenti convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e di organizzazione e di contrattazione collettiva - in particolare la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, e la convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 - e che vietano qualsiasi atto di ingerenza da parte delle pubbliche autorità tale da limitare questi diritti o da intralciarne l’esercizio legale; considerando inoltre che le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi di progresso economico, sociale e culturale ; Dopo aver deciso d’adottare alcune proposte relative all’amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventisei giugno millenovecentosettantotto, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) l’espressione «amministrazione del lavoro» indica le attività della pubblica amministrazione nel settore della politica nazionale del lavoro;
b) l’espressione «sistema di amministrazione del lavoro» indica tutti gli organi della pubblica amministrazione responsabili o incaricati dell’amministrazione del lavoro - che si tratti di amministrazioni ministeriali o di pubbliche istituzioni, inclusi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali o qualsiasi altra forma di amministrazione decentrata - come pure ogni struttura istituzionale stabilita al fine di coordinare le attività di questi organi e di assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Articolo 2
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può delegare o affidare, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d’amministrazione del lavoro ad organismi non statali, specie ad organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, a rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.

Articolo 3
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può considerare talune attività, dipendenti dalla sua politica nazionale del lavoro, come facenti parte di questioni che, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, sono regolate con il ricorso a negoziati diretti tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori.

Articolo 4
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà, in maniera adeguata alle condizioni nazionali, agire affinché sia organizzato un sistema di amministrazione del lavoro che funzioni in maniera efficace sul suo territorio e che i compiti e le responsabilità attribuiti a tale sistema siano convenientemente coordinati.

Articolo 5
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorità e le organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
2. Nella misura in cui è compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attività economica.

Articolo 6
1. Gli organi competenti in seno al sistema di amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati della preparazione, dell’attuazione, del coordinamento, del controllo e della valutazione della politica nazionale del lavoro oppure partecipare a ciascuna di queste fasi e, nel quadro della pubblica amministrazione, essere gli strumenti di preparazione e d’applicazione della legislazione che la concretizza.
2. In particolare, dovranno, tenendo conto delle relative norme internazionali del lavoro:
a) partecipare alla preparazione, all’attuazione, al coordinamento, al controllo ed alla valutazione della politica nazionale dell’impiego secondo le modalità previste dalla legislazione e prassi nazionali;
b) studiare costantemente la situazione delle persone che hanno un impiego come pure di quelle che sono disoccupate o sottoccupate, in base alla legislazione e prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d’impiego e di vita professionale, richiamare l’attenzione sulle carenze e gli abusi constatati in questo settore e sottoporre proposte sui mezzi per rimediarvi;
c) offrire i loro servizi ai datori di lavoro ed ai lavoratori come pure alle loro rispettive organizzazioni, alle condizioni permesse dalla legislazione o prassi nazionali, al fine di favorire, a livello nazionale, regionale, e locale come pure nei vari settori d’attività economica, consultazioni e cooperazione effettive tra autorità e organismi pubblici e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori come pure tra queste organizzazioni;
d) rispondere alle richieste di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle loro rispettive organizzazioni.

Articolo 7
Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non siano ancora assicurate, ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà incoraggiare l’estensione, se del caso anche progressiva, delle funzioni del sistema di amministrazione del lavoro in maniera da includervi delle attività che saranno svolte in collaborazione con gli altri organismi competenti e che riguarderanno le condizioni di lavoro e di vita professionale di categorie di lavoratori che, secondo la legge, non sono dei salariati, specialmente:
a) gli agricoltori che non impiegano mano d’opera esterna, i mezzadri e categorie analoghe di lavoratori agricoli;
b) i lavoratori indipendenti che non impiegano mano d’opera esterna, occupati nel settore non strutturato così come si intende nella prassi nazionale;
c) i cooperatori ed i lavoratori delle imprese autogestite;
d) le persone che lavorano in un quadro stabilito dall’uso o dalle tradizioni comunitari.

Articolo 8
Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli organi competenti in seno al sistema d’amministrazione del lavoro dovranno partecipare alla preparazione della politica nazionale nel settore delle relazioni internazionali del lavoro ed alla rappresentanza dello Stato in questo settore come pure alla preparazione delle misure che devono essere all’uopo prese a livello nazionale.

Articolo 9
Nell’intento di assicurare un adeguato coordinamento dei compiti e delle responsabilità del sistema di amministrazione del lavoro secondo la maniera stabilita conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il Ministero del lavoro od altro organo similare dovrà avere i mezzi per verificare che gli organismi parastatali incaricati di talune attività nel settore dell’amministrazione del lavoro e gli organi regionali o locali ai quali tali attività saranno state delegate agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.

Articolo 10
1. Il personale addetto al sistema d’amministrazione del lavoro dovrà essere composto da persone convenientemente qualificate a svolgere le funzioni loro affidate, che abbiano accesso alla formazione necessaria per l’esercizio di tali funzioni e indipendenti da qualsiasi indebita influenza esterna.
2. Tale personale beneficerà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie per un efficace esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che procederà alla loro registrazione.

Articolo 12
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.

Articolo 13
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell’iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e che egli registrerà. La denuncia avrà effetto solo dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 14
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 15
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.

Articolo 16
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà l’opportunità di inserire all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 17
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione di modifica comporterebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 13, la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.

Articolo 18
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Novembre 1984, n. 862
Entrata in vigore: 11 Ottobre 1980

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C150 del 07 giugno 1978.pdf
ILO 1978
298 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Set 21, 2023 15

Decreto 19 luglio 2023

Decreto 19 luglio 2023 / Strategia nazionale aree interne ID 20434 | 21.09.2023 Decreto 19 luglio 2023 - Strategia nazionale aree interne. Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a… Leggi tutto
Set 19, 2023 461

Decreto-Legge 19 settembre 2023 n. 124

in News
Decreto-Legge 19 settembre 2023 n. 124 / Decreto Lampedusa Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione. (GU n.219 del 19.09.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023 Leggi tutto
Set 19, 2023 132

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7

in News
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 3 del 6.1.2016) Collegati[box-note]DGUE elettronico italiano… Leggi tutto
DGUE elettronico italiano eDGUE IT   Specifiche tecniche
Set 19, 2023 165

DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT"

in News
Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” / v. 1.0 Luglio 2023 ID 20423 | 19.09.2023 / V 1.0.0 Luglio 2023 Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice) ha recepito… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Set 16, 2023 329

ISO 20887:2020 | Design for disassembly and adaptability

ISO 20887:2020 | Design for disassembly and adaptability ID 20411 | 16.09.2023 / Preview attached ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance This document provides an overview of design for… Leggi tutto
UNI 11922 2023   Biomassa da recupero di rifiuti agricoli  alimentari e agro alimentari
Set 14, 2023 514

UNI 11922:2023 | Biomassa da recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari

UNI 11922:2023 | Biomassa da recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari ID 20399 | 14.09.2023 / In allegato Preview UNI 11922:2023 Classificazione e specifiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati… Leggi tutto
UNI EN ISO 14002 2 2023
Set 14, 2023 513

UNI EN ISO 14002-2:2023 | Linee guida utilizzo ISO 14001 - Parte 2: Acqua

UNI EN ISO 14002-2:2023 | Linee guida utilizzo ISO 14001 - Parte 2: Acqua ID 20398 | 14.09.2023 / In allegato Preview UNI EN ISO 14002-2:2023 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area… Leggi tutto
UNI EN 17367 2023
Set 14, 2023 465

UNI EN 17367:2023

UNI EN 17367:2023 ID 20397 | 14.09.2023 / In allegato Preview UNI EN 17367:2023 Gestione dei rifiuti - Comunicazione dei dati tra il sistema di gestione della comunicazione e il sistema di back office per i contenitori fissi per la raccolta dei rifiuti - Specifica funzionale e modello semantico dei… Leggi tutto