Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 36.311 *

/ Totale documenti scaricati: 21.249.023 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.311 *

/ Totale documenti scaricati: 21.249.023 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023




* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 36.311 *

/ Totale documenti scaricati: 21.249.023 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.311 *

/ Totale documenti scaricati: 21.249.023 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.311 *

/ Totale documenti scaricati: 21.249.023 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 36.311 *

/ Totale documenti scaricati: 21.249.023 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965

ID 14434 | | Visite: 1024 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14434

Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965

ID 14434 | 30.08.2021

Convenzione ILO C123 Età minima (lavori sotterranei), 1965.

Ginevra, 02 giugno 1965

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro età, ai lavori sotterranei nelle miniere; Rilevato che la convenzione (riveduta) sull’età minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di età inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali; Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralità delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un’età o delle età superiori a 15 anni per l’ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorità idonea il potere di farlo; Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, è opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una età superiore a 15 anni per l’ammissione a tali lavori; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.

Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, il termine «miniera» si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto è l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l’impiego sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all’impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l’impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.

Articolo 2
1. Le persone che non abbiano raggiunto una età minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all’interno delle miniere.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa età minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.
3. L’età minima non può, in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Articolo 3
Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l’età minima specificata al momento della sua ratifica.

Articolo 4
1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l’adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall’autorità competente al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e che abbia superato di meno di due anni l’età minima di ammissione specificata:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) la data alla quale la persona è stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell’impresa per la prima volta.
5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l’età minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell’impresa, per la prima volta.

Articolo 5
L’età minima d’ammissione, che deve essere specificata in virtù degli artt. 2 e 3 della presente convenzione, deve essere fissata dopo consultazioni delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 7
1. La presente convenzione obbligherà solo gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratifica.

Articolo 8
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà nessun effetto se non dopo un anno che è stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e ad ogni atto di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 11
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 12
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’art. 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 13
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 10 Novembre 1967

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965.pdf
ILO 1965
292 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Regolamento delegato  UE  2023 2104
Ott 04, 2023 47

Regolamento delegato (UE) 2023/2104

Regolamento delegato (UE) 2023/2104 ID 20505 | 04.10.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/2104 della Commissione del 4 luglio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2402 per quanto riguarda il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di… Leggi tutto
EMAS and the food and beverage sector   Case study 2023
Ott 03, 2023 131

EMAS and the food and beverage sector - Case study

EMAS - Case study "EMAS and the food and beverage sector" (SSCS) / Caso studio illycaffè ID 20503 | 03.10.2023 illycaffè, a coffee company active on five continents, was founded in Trieste in 1933 by Francesco Illy. It is currently run by the third generation of the family.The organisation has… Leggi tutto
Environmental statement 2022
Ott 03, 2023 120

Environmental statement EEA 2022

EEA′s annual environmental statement report for 2022 ID 20502 | 03.10.2023 The EEA′s annual environmental statement report for 2022 conforms to requirements stipulated in the EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Regulation and takes into account the sectoral reference document for the public… Leggi tutto
Ott 03, 2023 160

Circolare n. 0033196 del 29 settembre 2023

Circolare n. 0033196 del 29 settembre 2023 / Tachigrafi intelligenti di seconda generazione ID 20500 | 03.10.2023 / In allegato Circolare n. 0033196 del 29 settembre 2023 - Tachigrafi intelligenti di seconda generazione - versione2. Criticità connesse all'obbligo previsto per i veicoli di nuova… Leggi tutto
Linee Guida per il censimento e il monitoraggio dei macromiceti in Italia
Ott 02, 2023 266

Linee Guida per il censimento e il monitoraggio dei macromiceti in Italia

Linee Guida per il censimento e il monitoraggio dei macromiceti in Italia ID 20497 | 02.10.2023 / In allegato Le presenti “Linee Guida per il censimento e il monitoraggio dei macromiceti in Italia” costituiscono il frutto dell’impegno e del coinvolgimento dei tanti partecipanti all’iniziativa Open… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Ott 03, 2023 160

Circolare n. 0033196 del 29 settembre 2023

Circolare n. 0033196 del 29 settembre 2023 / Tachigrafi intelligenti di seconda generazione ID 20500 | 03.10.2023 / In allegato Circolare n. 0033196 del 29 settembre 2023 - Tachigrafi intelligenti di seconda generazione - versione2. Criticità connesse all'obbligo previsto per i veicoli di nuova… Leggi tutto
Circolare Min  Interno n  32668 2023
Set 30, 2023 477

Circolare Min. Interno Prot. n. 32668 del 25 settembre 2023

Circolare Min. Interno Prot. n. 32668 del 25 settembre 2023 ID 20493 | 30.09.2023 / In allegato Circolare Min. Interno Prot. n. 32668 del 25 settembre 2023 Contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Servizi congiunti coi Medici e… Leggi tutto
UNI EN 1317 5 2012 Sistemi ritenuta stradali
Set 29, 2023 698

UNI EN 1317-5:2012

UNI EN 1317-5:2012 / Requisiti e marcatura CE dei sistemi di ritenuta stradali ID 20489 | 29.09.2023 / Preview in allegato EN 1317-5:2007 - EN 1317-5:2007/A2 2012 UNI EN 1317-5:2012Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento… Leggi tutto