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Variazioni ed aggiunte al prospetto allegato al regolamento concernente l'impiego dei gas tossici approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
(G.U. n. 209 del 06.09.1930)
Art. 2.
La sostanza denominata «Piombo tetraetile» (Fluidoethyl), avente la formula chimica Pb (C2H5), è riconosciuta ufficialmente come « gas tossico » agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ed aggiunta all'elenco dei gas tossici contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
Art. 2.
Alla voce n. 4 il benzina contenente composti organo-inetallici o altre sostanze tossiche », del prospetto di cui all'articolo precedente, è apportata alla colonna « Osservazioni» la variazione seguente:
a) non occorre autorizzazione per la utilizzazione di qualsiasi quantità di benzina contenente non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina fatta come carburante per il solo funzionamento di motori a scoppio, esclusa ogni altra diversa forma di utilizzazione;
b) non occorre autorizzazione per conservare e custodire e licenza per trasportare quantità non superiore a centocinquanta chilogrammi di benzina contenente non più di otto
decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina, a condizione che detta benzina sia in recipienti originali, recanti in modo evidente
la indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile e deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, e i recipienti siano accompagnati dalle istruzioni circa l'uso.
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