Direttiva 2012/19/UE

Direttiva 2012/19/UE / RAEE / Testo consolidato Aprile 2024
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Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*)
(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006)
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare l’art. 146, comma 3, secondo cui "Entro sei mesi (. . .), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti";
Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all’uopo costituito con decreto ministeriale in data 26 novembre 2004;
Vista l’intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 maggio 2005;
Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attivita' culturali in sede di intesa, di mantenere, all’art. 3, la necessita' dell’accordo ai fini delle semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all’esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;
Decreta:
Art. 1. Relazione paesaggistica
1. Nell’allegato al presente decreto sono definiti le finalita' , i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 2. Valutazioni di compatibilita' paesaggistica
1. La relazione paesaggistica costituisce per l’amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’art. 146, comma 5 del predetto Codice.
Art. 3. Integrazioni e semplificazioni
1. Con riferimento alle peculiarita' dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrera' in vigore ad avvenuta stipula dell’accordo di cui all’art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 dicembre 2005
ALLEGATO RELAZIONE PAESDAGGISTICA
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(*) Titolo così corretto con comunicato 2 marzo 2006 (G.U. 2 marzo 2006, n. 51)
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