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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione
GU L 67/18 del 12.3.2015
Entrata in vigore: 01.04.2015
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Articolo 1 Sostanze candidate alla sostituzione
Le sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 , allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento.
Il primo paragrafo si applica anche alle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente alle misure transitorie di cui all'articolo 80, paragrafo 1.
Articolo 2 Misure transitorie
L'articolo 1 e l'allegato non si applicano alle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentate prima del 1° agosto 2015.
Articolo 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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In allegato Testo consolidato al 1° marzo 2022
Modifiche
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione del 13 novembre 2017 (Testo consolidato 01.03.2022)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione del 25 giugno 2019 (Testo consolidato 01.03.2022)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1295 della Commissione del 16 settembre 2020 (Testo consolidato 01.03.2022)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione del 16 luglio 2021 (Testo consolidato 01.03.2022)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/43 della Commissione del 13 gennaio 2022 (Testo consolidato 01.03.2022)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252 della Commissione del 19 luglio 2022 (---)
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ALLEGATO consolidato al 19.07.2022
In rosso le voci soppresse dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252
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