Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La circolare n. 5 del 2 aprile 2021 fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
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OGGETTO: Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento circa l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se, nel caso di affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba intendersi:
a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell’ambito dell’affidamento;
b) quella corrispondente alla popolazione dell’intero territorio comunale o ambito territoriale.
Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).
....
Art. 9 comma 2
Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo
[..]
2. La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
a) , è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a
20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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