Legge10 maggio 1976 n. 319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
(GU n.141 del 29.05.1976)
Abrogato da: D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152
La Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio
Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime transitorio.
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Articolo 1 (Requisiti dei responsabili tecnici in regime transitorio)
1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.
Art. 2 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua adozione da parte del Comitato nazionale dell’Albo.
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Fonte: Albo nazionale
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(GU n.141 del 29.05.1976)
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ID 2461 | Update Rev. 1.0 2022 / Download Indice
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