Decreto Legislativo 8 novembre 2006 n. 284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
GU n.274 del 24-11-2006
Entrata in ...
ID 12959 | ARPAT 06.2022 / In allegato
In allegato Documento di ausilio nella scelta dei metodi da inserire in autorizzazione per il campionamento e l'analisi delle emissioni convogliate.
E' stata effettuata una ricognizione dei metodi attualmente in vigore e in uso per il campionamento e analisi di alcuni inquinanti provenienti da emissioni gassose convogliate.
La ricognizione potrà essere utilizzata come ausilio nella scelta dei metodi da inserire in autorizzazione per i monitoraggi a carico dei gestori e controlli a carico dell’autorità competente al controllo: in base al comma 17 dell’art. 271 del D.Lgs 152/2006 è necessario tener presente la seguente scaletta di priorità di scelta dei metodi:
1. pertinenti norme tecniche CEN
Ove non disponibili:
2. Norme tecniche nazionali (UNI)
Ove non disponibili:
3. ISO; norme internazionali, norme nazionali (da previgente normativa)
PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
TITOLO I PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'
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ART. 271 Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'
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17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorita' e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore.
In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita' competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
I controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorita'.
Documenti:
ARPAT 06.2022
ARPAT 12.2020
ARPAT 04.2020
ARPAT 12.2019
ARPAT 04.2028
ARPAT 11.2016
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024