Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.788
/ Totale documenti scaricati: 30.986.971

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.986.971 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.986.971 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.986.971 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.986.971 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.788 *

/ Totale documenti scaricati: 30.986.971 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279

ID 12930 | | Visite: 3088 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/12930

Regolamento di esecuzione 2021 279

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

(GU L 62/6 del 23.2.2021)

Entrata in vigore: 15.03.2021

Applicazione: dal 1° gennaio 2020

______

Articolo 1 Fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1. Per verificare se il sospetto possa essere comprovato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, l’operatore tiene conto dei seguenti elementi:

a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:
i) le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
ii) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.

2. Quando informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l’operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi:

a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
b) la tracciabilità del prodotto con l’identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

Articolo 2 Metodologia di un’indagine ufficiale

1. Fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, nello svolgimento di un’indagine ufficiale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento, le autorità competenti o, se del caso, gli organismi di controllo o le autorità di controllo determinano almeno quanto segue:
a) il nome, l’identificazione del lotto, la proprietà e l’ubicazione fisica dei prodotti biologici o in conversione in questione;
b) se i prodotti in questione sono ancora immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione o utilizzati nella produzione biologica;
c) il tipo, il nome, la quantità e altre informazioni pertinenti dei prodotti o delle sostanze non autorizzati presenti;
d) in quale fase della produzione, della preparazione, del magazzinaggio o della distribuzione e dove esattamente è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, in particolare per la produzione vegetale, e se il campione è stato prelevato prima o dopo il raccolto;
e) se sono coinvolti altri operatori della catena di approvvigionamento;
f) i risultati di precedenti indagini ufficiali sui prodotti biologici o in conversione e sugli operatori interessati.
2. L’indagine ufficiale è condotta utilizzando metodi e tecniche appropriati, compresi quelli di cui all’articolo 14 e all’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. L’indagine ufficiale giunge a una conclusione almeno sui seguenti punti:
a) l’integrità dei prodotti biologici e in conversione;
b) la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
c) gli elementi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848.
4. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo redigono una relazione finale per ogni indagine ufficiale. Tale relazione finale contiene:
a) le registrazioni degli elementi specifici richiesti a norma del presente articolo;
b) le registrazioni delle informazioni scambiate con l’autorità competente, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo e la Commissione in relazione a tale indagine ufficiale.

[...]

Articolo 10 Disposizioni transitorie

1. I gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007(CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all’articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Il catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell’articolo 8 si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2021 279.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279
 
IT589 kB353

Tags: Chemicals Food

Ultimi inseriti

Decreto Capo Dipartimento n  210 del 27 06 2025
Lug 05, 2025 40

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente… Leggi tutto
Lug 05, 2025 95

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 04, 2025 85

Legge 9 gennaio 2004 n. 4

in News
Legge 9 gennaio 2004 n. 4 ID 24226 | 04.07.2025 Legge 9 gennaio 2004 n. 4Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (GU n.13 del 17.01.2004)________… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Decreto Capo Dipartimento n  210 del 27 06 2025
Lug 05, 2025 40

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente… Leggi tutto
EN 415 2 2025 Packaging machines for pre formed rigid containers
Lug 03, 2025 161

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines… Leggi tutto
UNI 11555 2025 Posatori di sistemi a secco in lastre
Lug 03, 2025 171

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al… Leggi tutto
EN 17639 2025
Lug 02, 2025 223

EN 17639:2025

EN 17639:2025 / Cableway installations - General safety requirements ID 24207 | 02.07.2025 / Preview attached EN 17639:2025Safety of machinery - Cableway installations designed for the transport of material and specially designated persons - General safety requirements This Type C standard document… Leggi tutto