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Europe, Rome

CEI EN 50499:2020 | Valutazione esposizione campi elettromagnetici

ID 12590 | | Visite: 19703 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/12590

CEI EN 50499 2020

CEI EN 50499:2020 | Valutazione esposizione campi elettromagnetici

ID 12590 | 15.01.2021 / Documento e Rapporti di valutazione

La norma CEI EN 50499:2020 fornisce una procedura generale per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nei luoghi di lavoro al fine di determinare la conformità ai valori limite di esposizione e/o ai livelli di azione come indicato nella Direttiva Europea 2013/35/EU con lo scopo di proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il loro lavoro.

Lo scopo della norma è di specificare come eseguire una valutazione iniziale dei livelli di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (CEM), includendo, se necessario, una valutazione specifica di tali livelli mediante calcoli e/o misure, e di determinare se sia necessario effettuare una dettagliata analisi del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici. Tale norma può essere utilizzata dai datori di lavoro per la valutazione del rischio e, ove richiesto, per la misurazione e/o il calcolo dell'esposizione dei lavoratori.

La norma consente di effettuare una prima valutazione che, in funzione dei risultati, potrà essere esaustiva oppure potrà richiedere ulteriori analisi e approfondimenti, anche avvalendosi di altre norme per lo specifico luogo di lavoro. È previsto che gli utenti di questa norma consultino la legislazione nazionale al fine di identificare le normative e i regolamenti nazionali che possono introdurre requisiti aggiuntivi non coperti dalla norma stessa.

CEI EN 50499:2020 “Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”

Data pubblicazione: 01.11.2020

Identica a: EN 50499:2019

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Rischio EMC D.Lgs. 81/08

Con il recepimento in Italia della Direttiva 2013/35/UE mediante il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 sono state apportate delle modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerente il rischio EMC lavoro.

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

1. La presente direttiva, che è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

2. L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.

3. I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

4. L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine. La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.

5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione. 6. Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.

Con il recepimento in Italia della Direttiva 2013/35/UE mediante il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 sono state apportate delle modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 inerente il rischio EMC lavoro.[/panel]

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Principi di valutazione del rischio

Prima di iniziare la propria valutazione il Datore di Lavoro dovrà redigere un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature che possono emettere campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro spesso sono presenti molte attrezzature che non producono campi elettromagnetici con valori superiori ai limiti di esposizione della popolazione e per tali attrezzature non sarà necessaria nessuna valutazione. Nella tabella seguente sono elencati alcuni luoghi di lavoro con attrezzature conformi a priori per i quali, salvo la presenza di lavoratori particolarmente sensibili all’esposizione a campi elettromagnetici, non è necessaria nessuna valutazione.

Tabella 1

Tabella 1 – Luoghi di lavoro e attrezzature conformi a priori

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Nel valutare la conformità delle apparecchiature, è possibile utilizzare la procedura di zonizzazione descritta nell'Allegato E della CEI EN 50499:2020.

Figura 0

Fig. 0 – Processo di zonizzazione

Zona 0 è l’area nella quale i livelli di esposizione sono conformi ai valori limite di esposizione per la popolazione, oppure nella quale tutte le apparecchiature in essa presenti sono comprese nella Tab. 1.

Zona 1a è l’area in cui le esposizioni possono superare i valori limite di esposizione per la popolazione, ma sono conformi a i livelli di azione inferiori o ai VLE relativi agli effetti sensoriali, ove applicabili. 

Zona 1b è l’area nella quale le esposizioni sono conformi ai livelli di azione superiori o ai VLE relativi agli effetti sanitari, ma possono superare i VLE relativi agli effetti sensoriali o i LA inferiori applicabili. Potrebbe essere necessario adottare misure di controllo per garantire che qualsiasi superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali sia sempre solo temporaneo. In caso di superamento dei livelli di azione inferiori per il campo elettrico, dovrebbero essere adottate le misure di protezione specificate all'art. 5, par. 6, della Direttiva 2013/35/UE.

Zona 2 è l’area nella quale le esposizioni possono essere superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e si devono adottare misure correttive per ridurre l’esposizione, ovvero per limitare o vietare l’accesso.

_________

Schemi valutazione del rischio

Figura 1

Fig. 1 - Processo di valutazione

Figura 2

Fig. 2 - Processo dettagliato di valutazione per l’esposizione a campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz

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Report per la registrazione del risultato della valutazione

Modulo 1

...

Segue in allegato (Documento di lavoro | Rapporti di valutazione)

Fonti
CEI EN 50499:2020
Direttiva Europea 2013/35/EU
D.Lgs. 81/08

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Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi Rischio EMC lavoro

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