Annegamento e pericoli della balneazione

Annegamento e pericoli della balneazione
Rapporti ISTISAN 16/10
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ID 12494 | Update 01.03.2022 / Download pdf allegato
Con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, la sospensione del termine dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è prorogata al 31 dicembre 2022 e secondo periodo fino al 01 Gennaio 2023.
Pertanto fino al 31 dicembre 2022 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all’etichettatura degli imballaggi. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 (convertito / Legge 25 febbraio 2022 n. 15)
Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 »;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023 ».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.»
L'articolo 11 Proroga di termini in materia di transizione ecologica del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 (Decreto Mille proroghe 2022) pubblicato in GU 309 del 30 dicembre 2021, ha disposto che:
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.».
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02.01.2021
L'art. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 "Decreto Legge mille proroghe" al co. 6 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
L'articolo 219 co. 5 del TUA dispone che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
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6. Fino al 31 dicembre 2022 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Art. 219 co. 5 TUA (criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio) 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite alle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.
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