Legge 11 febbraio 1992 n. 157

Legge 11 febbraio 1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(G.U. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41)
Recepimento Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" ...
ID 12280 | 10.12.2020
A seguito della pubblicazione in GU n. 300 del 3 dicembre 2020 della Legge 27 novembre 2020 n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, sono state prorogate le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 e conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla data del 31 gennaio 2021.
Inoltre, viene precisato che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
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