Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.720
/ Totale documenti scaricati: 30.841.680

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.720 *

/ Totale documenti scaricati: 30.841.680 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.720 *

/ Totale documenti scaricati: 30.841.680 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.720 *

/ Totale documenti scaricati: 30.841.680 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.720 *

/ Totale documenti scaricati: 30.841.680 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.720 *

/ Totale documenti scaricati: 30.841.680 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675

ID 12025 | | Visite: 2931 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/12025

Decisione di esecuzione UE 2020 1675

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell’11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 378/5 del 12.11.2020

Entrata in vigore: 02.12.2020

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) La Danimarca ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(4) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia inserito nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(5) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lituania è scaduta il 17 marzo 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’impianto non prosegue le attività di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(6) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Lettonia è scaduta l’11 giugno 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi non è stata rinnovata. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(7) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 2 luglio 2020 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dallo Stato membro in merito al rinnovo dell’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Di conseguenza l’impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(8) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 6 ottobre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(9) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito scadrà il 2 novembre 2022. Tuttavia, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più essere riciclate in tale impianto dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, vale a dire dopo il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza al 31 dicembre 2020 la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(10) L’autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito è scaduta il 3 agosto 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Pertanto, e considerato che il regolamento (UE) n. 1257/2013 è reso applicabile dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’impianto può rimanere nell’elenco europeo dopo la fine del periodo di transizione e fino alla data di scadenza della nuova autorizzazione. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(11) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Spagna è scaduta il 28 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(12) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Lituania sono scadute rispettivamente il 17 marzo 2020 e il 21 maggio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.
(13) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo è scaduta il 26 luglio 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(14) L’autorizzazione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Francia scadrà il 24 maggio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l’autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione dell’impianto nell’elenco europeo.
(15) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell’elenco europeo relative a due impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia (14). Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2020 1675.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2020/1675
 
IT686 kB469

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Safety Gate
Giu 29, 2025 14

Safety Gate Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia Approfondimento tecnico: Catena luminosa Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. DN-64, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché… Leggi tutto
Giu 28, 2025 75

Comunicato ANAC del 18 giugno 2025

in News
Comunicato ANAC del 18 giugno 2025 ID 24186 | 28.06.2025 Chiarimenti in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) L’Autorità intende rammentare alle amministrazioni e agli enti di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della… Leggi tutto
Giu 28, 2025 91

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi ID 24185 | 28.06.2025 Regione Lombardia D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione… Leggi tutto
Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n  93
Giu 27, 2025 100

Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93

in News
Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93 ID 24184 | 27.06.2025 Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui… Leggi tutto
Giu 27, 2025 110

Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919

Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919 / Prevenzione rischio dell'antrace (carbonchio) ID 24181 | 27.06.2025 La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convocato a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e Avendo deciso di adottare… Leggi tutto
Giu 27, 2025 74

Convenzione ILO C161 del 26 giugno 1985

Convenzione ILO C161 del 26 giugno 1985 / Servizi di medicina del lavoro ID 24180 | 28.06.2025 / In allegato ILO - Convention concerning Occupational Health Services C161 25 giugno 1985 Geneva, 25 giugno 1985 The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 123

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 229

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 265

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto