Comunicato PCdM 7 Ottobre 2020: VAS Programma nazionale controllo inquinamento atmosferico
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Comunicato PCdM del 7 Ottobre 2020
Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del «Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico».
(GU n. 248 del 7-10-2020)
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La Presidenza del Consiglio dei ministri con sede in piazza Colonna n. 370 - 00198 Roma (RM), in qualità di Autorità procedente, comunica l’avvio, ai sensi degli articoli 13 comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni il procedimento di Valutazione ambientale strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto l’ambito territoriale del programma coincide con l’intero territorio nazionale, ivi comprese le aree naturali protette.
L’Autorità procedente e l’Autorità proponente per la VAS del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere q) ed r) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:
Autorità procedente: Presidenza del Consiglio dei ministri;
Autorità proponente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (DG CIEA).
La proposta di programma, il rapporto ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma; Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio V tutela del paesaggio - via di San Michele n. 22 - 00153 Roma.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo: www.va.minambiente.it
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CRESS) - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: CRESS@ pec.minambiente.it
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ART. 13 Redazione del rapporto ambientale
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5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
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ART. 14 Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
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