Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.736
/ Totale documenti scaricati: 30.885.856

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.856 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.856 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.856 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.856 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.856 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Miscelazione dei rifiuti

ID 11640 | | Visite: 17775 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/11640

Miscelazione di rifiuti Rev 00 2020

Miscelazione dei rifiuti | 

ID 11640 | 03.10.2020 / Documento completo in allegato

L'art. 187, comma 1 d.lgs 152/06, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L’ art. 187 inoltre, prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, alle condizioni elencate al comma 2.

Con Legge 221/2015, art. 49 comma 1, è stato aggiunto all’art. 187 il comma 3-bis, che recita che le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Con Sentenza n. 75 del 12.04.2017, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 3-bis del d.lgs 152/06 sulla miscelazione di rifiuti, ai sensi del quale le miscelazioni non espressamente vietate (vale a dire quelle tra rifiuti non pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità) non dovevano essere sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da impianti autorizzati, non potevano essere sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste per legge. La Corte Costituzionale ha rilevato un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello specifico, ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzato.

Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono così classificate:

- l'operazione di miscelazione deve essere individuata con R12 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a recupero;
- l'operazione di miscelazione deve essere individuata con D13 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a smaltimento.

Ove non diversamente consentito, alle miscele ottenute dalle operazioni di cui sopra devono essere attribuiti codici CER della famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti…). Qualora tra i rifiuti da miscelare vi sia anche un solo rifiuto pericoloso il CER da attribuire alla miscela deve essere pericoloso.

Deve essere tenuto un registro sul quale sono registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13), e la precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per l’operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l’operazione di miscelazione R12).

Le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere destinati ad operazioni da R1 a R11, qualora provenienti da operazione R12, ovvero ad operazioni da D1 a D12, qualora provenienti da operazione D13.

Articolo 187 D.lgs 152/2006 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. (N)
...

(N) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l’illegittimità' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).

Miscelazione (art. 187 del d.lgs. 152/2006)

La miscelazione è il trattamento di gestione rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità, finalizzata all’ottimizzazione del trasporto presso altri impianti /installazioni. E’ inclusa la commistione di rifiuti con sostanze o materiali.

Figura 1

Figura 1 - Miscelazione di rifiuti

[...]

E’ vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, ovvero a reazioni esotermiche e di polimerizzazione.

La miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti. E’ importante sottolineare che la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

Art. 184, comma 5-ter del D. Lgs 152/2006

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03 s.m.i..
Le operazioni di miscelazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, il quale deve esperire tutte le verifiche necessarie, anche di laboratorio, sulla natura, sulla compatibilità e sulle caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti. L’esito della verifica deve essere annotato nel registro di miscelazione.

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui i rifiuti originari posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale condizione dovrà essere accertata nella caratterizzazione di base di cui all’art. 2 del D.M. 27/09/2010.

Su apposito registro di miscelazione devono essere annotate le tipologie (CER e, per i rifiuti pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all’allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti miscelati ed il CER attribuito alla miscela risultante.

Per ogni operazione di miscelazione deve essere compilata la scheda di miscelazione.

Ogni miscela ottenuta deve essere annotata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata.

 Registro e scheda miscelazione
 [...]

Rifiuto pericoloso

Definizione art. 183 D. Lgs 152/2006

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Tabella 1 – Caratteristiche di pericolo

Tabella 1

Compatibilità caratteristiche di pericolo (HP)

Tabella 2 – Compatibilità Caratteristiche di pericolo

Tabella 2

Miscelazione in deroga

Miscelazione in deroga: la miscelazione vietata dal comma 1 ma autorizzabile, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in deroga al divieto; consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti HP tra loro (anche se posseggono medesimo CER) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; inclusa la miscelazione con materie prime/sostanze.

Figura 2

Figura 2 - Miscelazione in deroga

Miscelazione non in deroga

Miscelazione non in deroga: la miscelazione non vietata dal comma 1 che consiste nella miscelazione tra rifiuti non pericolosi, con differente CER, tra loro, e nella miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con differente CER e medesime HP.

Figura 3

Figura 3 - Miscelazione non in deroga

[...]

Miscelazione degli oli usati

L’art. 216-bis, comma 2, D. Lgs 152/2006 dispone che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”.

Pertanto, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo HP, stabilito dall’art. 187, comma 1, D. Lgs 152/2006, tale norma rende possibile miscelare fra di loro oli esausti aventi caratteristiche HP differenti. Le attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto di tali rifiuti, peraltro, devono essere effettuate in modo da tenere costantemente separate – per quanto tecnicamente possibile – tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 179, a processi di trattamento diversi fra loro. Viene fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

La norma di cui all’art. 216-bis, D. Lgs 152/2006, impone:

- innanzitutto, la miscelazione dovrà essere realizzata in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, innanzitutto, alla rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento;
- dovranno essere rispettati i principi generali della normativa sui rifiuti, che la miscelazione dovrà essere realizzata da impresa autorizzata ai sensi dell’artt. 208, 209 o 211 e che l’operazione di miscelazione dovrà risultare conforme alle migliori tecniche disponibili. Per provare questo potrà risultare utile l’implementazione di un sistema di gestione ambientale;
- divieto di miscelare gli oli usati con altri rifiuti o sostanze.

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto vietato di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [...]

...Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 03.10.2020 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Miscelazione dei rifiuti Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
821 kB 263

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Ultimi inseriti

Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 61

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n  99
Lug 01, 2025 56

Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99

in News
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 / Contrasto bullismo e cyberbullismo ID 24203 | 01.07.2025 Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio… Leggi tutto
Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 91

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
Giu 30, 2025 148

Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96

in News
Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96 ID 24200 | 30.06.2025 Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96 Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. (GU n.149 del 30.06.2025) Entrata in vigore del… Leggi tutto
Giu 30, 2025 141

Decreto 10 aprile 2025 n. 94

in News
Decreto 10 aprile 2025 n. 94 ID 24198 | 30.06.2025 Decreto 10 aprile 2025 n. 94 Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di… Leggi tutto
Giu 30, 2025 207

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) ID 24195 | 30.06.2025 Decreto 27 maggio 2025Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalità di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne… Leggi tutto
Giu 30, 2025 142

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 91

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 260

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 397

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto