Legge 26 aprile 1934 n. 653
Legge 26 aprile 1934 n. 653
Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
(G.U. 27 aprile 1934, n. 99)
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In allegato testo:
- nativo
- consolidato 02.2021 con le modifiche ...
INAIL, 2020
L’adesione delle aziende del settore dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari alle presenti Linee di indirizzo si concretizza nell’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) ad esse conforme.
Le Linee di indirizzo per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari (SGSL-U) hanno carattere volontario; la loro finalità è di fornire indicazioni operative per strutturare un sistema organico di gestione, inserito nell’operatività aziendale complessiva, utile a pianificare miglioramenti progressivi delle prestazioni nella salute e sicurezza dei lavoratori (SSL).
Il punto di partenza imprescindibile da cui si traccia la linea di miglioramento è rappresentato dal rispetto delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le Linee di indirizzo SGSL-U sono state redatte in conformità alla norma internazionale UNI ISO 45001:2018, avendo anche cura di assicurare una congruenza di contenuti anche con le Linee guida per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) pubblicate dall’UNI nel 2001.
L’adesione è da considerarsi, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari e ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei premi Inail, un intervento rilevante nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, da cui consegue la possibilità per l’azienda di richiedere all’Inail la riduzione del premio assicurativo nei modi e nella misura previsti e nel rispetto dei requisiti previsti dal Modulo di domanda predisposto dall’Inail per la specifica annualità.
Le aziende possono definire se applicare il SGSL nella loro interezza o se è limitato a loro parti specifiche (vedi p.to 4.3), stabilendo anche di estendere il sistema in fasi successive. Tuttavia, per una maggiore efficacia prevenzionale, sarebbe auspicabile che il SGSL riguardasse le attività aziendali nel loro complesso.
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Fonte: INAIL
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(G.U. 27 aprile 1934, n. 99)
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