Legge n. 413 del 4 novembre 1997
Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.
(GU n. 282 del 3 dicembre 1997)
Articolo 4 della legge 4 novembre 1997 n. 413 abrogat...
La convenzione di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (di seguito la "convenzione di Hong Kong") è stata adottata nel maggio 2009 dall'Organizzazione marittima internazionale. Potrà entrare in vigore e iniziare a produrre effetti soltanto quando sarà stata ratificata da un numero sufficiente di grandi Stati di bandiera e Stati di riciclaggio.
L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno confrontato complessivamente i livelli di controllo e di esecuzione stabiliti dalla convenzione di Hong Kong e dalla convenzione di Basilea. Nell'aprile 2010 si è concluso che, "in termini di valutazione preliminare e tenendo conto del ciclo di vita, si può dunque concludere che la convenzione di Hong Kong sembri assicurare un livello di controllo e di esecuzione almeno equivalente a quello previsto dalla convenzione di Basilea per le navi che costituiscono rifiuti a norma della convenzione di Basilea e per le navi cui si applica la convenzione di Hong Kong, nonché per le navi trattate analogamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima convenzione".
Nell'ottobre 2011, le parti della convenzione di Basilea hanno incoraggiato la ratifica della convenzione di Hong Kong al fine di consentirne l'entrata in vigore.
A livello europeo, la Commissione ha adottato nel 2007 un libro verde per una migliore demolizione delle navi e nel 2008 una comunicazione che propone una strategia dell'Unione europea in materia di demolizione delle navi. Detta strategia proponeva segnatamente misure per migliorare quanto più rapidamente possibile, anche nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore della convenzione di Hong Kong, le condizioni di demolizione delle navi: vale a dire la predisposizione dell'introduzione di misure su aspetti basilari della convenzione, la promozione di azioni intraprese dal comparto su base volontaria, la fornitura di assistenza tecnica e di sostegno ai paesi in via di sviluppo e una migliore applicazione della normativa in vigore.
Nelle sue conclusioni sulla strategia dell'UE in materia di riciclaggio delle navi, il Consiglio ha espresso il suo appoggio alla convenzione di Hong Kong, sottolineando che essa rappresenta un risultato importante per la comunità internazionale, fornisce un sistema globale di controllo e attuazione dall'inizio alla fine del ciclo di vita delle navi ("dalla culla alla tomba") e ha vivamente incoraggiato gli Stati membri a ratificare in via prioritaria la convenzione di Hong Kong al fine di facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento reale ed effettivo sul terreno[7].
Il Consiglio UE con la decisione 2014/241/UE dà il via libera agli Stati membri per ratificare la convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.
La Decisione è il via libera al regolamento 1257/2013/UE che non solo è diretto, tra l'altro, a ridurre al minimo e, se possibile, eliminare gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi, ma spinge ad agevolare la ratifica della convenzione.
La convenzione di Hong Kong del 2009 concerne la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi per un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, nonché il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro ed ecocompatibile.
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15.04.2019 - Arpae Emilia Romagna
Linea guida 33/DT “Modalità di esecuzione del prelievo dei campioni di digestato in base al Decreto interministeriale ...
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