Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.530
/ Totale documenti scaricati: 30.492.835

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.530 *

/ Totale documenti scaricati: 30.492.835 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.530 *

/ Totale documenti scaricati: 30.492.835 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.530 *

/ Totale documenti scaricati: 30.492.835 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.530 *

/ Totale documenti scaricati: 30.492.835 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.530 *

/ Totale documenti scaricati: 30.492.835 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2020/784

ID 10997 | | Visite: 8970 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10997

Regolamento delegato UE 2020 784

Regolamento delegato (UE) 2020/784 | Vietato PFOA nel Regolamento POPs

Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA.

GU LI 188/1 del 15.06.2020

Entrata in vigore: 05.07.2020

______

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza Numero CAS Numero CE Esenzione specifica per uso intermedio o altre specifiche
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA
"Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA" indica quanto segue:
(io) acido perfluoroottanoico, incluso uno qualsiasi dei suoi isomeri ramificati;
(Ii) i suoi sali;
(Iii) Composti correlati al PFOA che, ai fini della Convenzione, sono tutte le sostanze che degradano al PFOA, comprese tutte le sostanze (compresi sali e polimeri) aventi un gruppo perfluoroepitilico lineare o ramificato con la frazione (C 7 F 15) C come una delle gli elementi strutturali.
I seguenti composti non sono inclusi come composti correlati al PFOA:
(io) C 8 F 17 -X, dove X = F, Cl, Br;
(Ii) fluoropolimeri coperti da CF 3 [CF 2 ] n -R ', dove R' = qualsiasi gruppo, n> 16;
(Iii) acidi carbossilici perfluoroalchilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 8 carboni perfluorurati;
(Iv) acidi perfluoroalcano solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 9 carboni perfluorurati;
(V) acido perfluoroottano solfonico e suoi derivati (PFOS), elencati nel presente allegato.
335-67-1 e altri 206-397-9 e altri 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA o di uno qualsiasi dei suoi sali pari o inferiore a 0,025 mg / kg (0,0000025% in peso) se presenti nelle sostanze , miscele o articoli.
2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di ogni singolo composto collegato al PFOA o ad una combinazione di composti correlati al PFOA pari o inferiore a 1 mg / kg (0,0001% di peso) dove sono presenti in sostanze, miscele o articoli.
3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg / kg (0,002% in peso) quando sono presenti in una sostanza da utilizzare come intermedio isolato trasportato ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfa le condizioni rigorosamente controllate di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) af), di detto regolamento per la produzione di fluorochimici con una catena di carbonio uguale o inferiore a 6 atomi. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.
4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg / kg (0,0001% in peso) se presenti in politetrafluoroetilene (PTFE ) micropolveri prodotti mediante irradiazione ionizzante fino a 400 chilografi o mediante degradazione termica, nonché in miscele e articoli per usi industriali e professionali contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la produzione e l'uso di micropoliere in PTFE devono essere evitate e, se non possibile, ridotte il più possibile. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.
5. A titolo di deroga, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono consentiti per i seguenti scopi:
(un) fotolitografia o processi di incisione nella produzione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;
(B) rivestimenti fotografici applicati ai film, fino al 4 luglio 2025;
(C) tessuti per idrorepellenza e idrorepellenza per la protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e sicurezza, fino al 4 luglio 2023;
(D) dispositivi medici invasivi e impiantabili, fino al 4 luglio 2025;
(E) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di:
(io) membrane filtranti per gas ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, membrane filtranti per acqua e membrane per tessuti medici;
(Ii) attrezzatura dello scambiatore di calore dei rifiuti industriali,
(Iii) sigillanti industriali in grado di prevenire perdite di composti organici volatili e particolati PM2,5;
fino al 4 luglio 2023.
6. A titolo di deroga, l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA è consentito nella schiuma antincendio per la soppressione del vapore di combustibile liquido e il fuoco di combustibile liquido (incendi di classe B) già installati in sistemi, compresi i sistemi mobili e fissi , fino al 4 luglio 2025, fatte salve le seguenti condizioni:
(un) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzati per l'addestramento;
(B) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non deve essere utilizzata per le prove a meno che non siano contenute tutte le emissioni;
(C) a partire dal 1o gennaio 2023, gli usi di schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono consentiti solo in siti in cui possono essere contenuti tutti i rilasci;
(D) Le scorte di schiuma antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono gestite conformemente all'articolo 5.
7. A titolo di deroga, è consentito l'uso del bromuro di perfluooroctyl contenente ioduro di perfluoroctyl allo scopo di produrre prodotti farmaceutici, soggetto a revisione e valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, successivamente ogni quattro anni e entro il 31 dicembre 2036.
8 È consentito l'uso di articoli già in uso nell'Unione prima del 4 luglio 2020 contenenti PFOA, suoi sali e / o composti correlati al PFOA. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma si applicano in relazione a tali articoli.
9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini:
(un) dispositivi medici diversi da quelli impiantabili, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 ( * 1 ) ;
(B) inchiostri da stampa in lattice;
(C) nano-rivestimenti al plasma.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.»

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs)
...
Articolo 1 Obiettivo e oggetto

Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
...

Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco

1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.

2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.
...

Articolo 4 Deroghe alle misure di controllo

1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.

2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
...

Modifiche/rettifiche:

Rettifica regolamento delegato (UE) 2020/784 | 09.07.2020

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 784.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/784
 
IT525 kB1012

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Ultimi inseriti

Giu 09, 2025 42

Legge 9 giugno 2025 n. 80

in News
Legge 9 giugno 2025 n. 80 / Legge di conv. Decreto sicurezza pubblica ID 24093 | 09.06.2025 Legge 9 giugno 2025 n. 80 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime… Leggi tutto
Dati INAIL 5 2025   Infortuni estero e riders  RRA
Giu 09, 2025 59

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA ID 24902 | 09.06.2025 / In allegato Infortuni sul lavoro accaduti all’estero - Infortuni sul lavoro dei riders - Retribuzioni dei lavoratori della gestione Industria, Commercio e Servizi - Responsabile rischio amianto: competenze e… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 80

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 08, 2025 117

Circolare MIT prot. 10750 del 07 aprile 2025

Circolare MIT prot. 10750 del 07 aprile 2025 ID 24089 | 08.06.2025 Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58). Supplemento 2 alla Serie 04 di… Leggi tutto
Safety Gate
Giu 08, 2025 133

Safety Gate Report 20 del 16/05/2025 N. 06 SR/01784/25 Austria

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 20 del 16/05/2025 N. 06 SR/01784/25 Austria Approfondimento tecnico: Pistola per grasso senza fili Il prodotto, di marca Makita, mod. DGP180RT e DGP180Z, venduto online, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 157

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto
Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 193

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Legge 5 giugno 2025 n  79
Giu 06, 2025 340

Legge 5 giugno 2025 n. 79

in News
Legge 5 giugno 2025 n. 79 - Conv. in Legge PNRR anno scolastico 2025/2026 ID 24084 | 06.06.2025 Legge 5 giugno 2025 n. 79 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 157

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto