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Europe, Rome

COVID-19: tutela salute negli ambienti di lavoro non sanitari

ID 10287 | | Visite: 11362 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/10287

COVID 19 indicazioni salute ambienti di lavoro non sanitari

COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari | R.V.

ID 10287 | 30.04.2020

Revisioni:
Rev. 11 del 29.04.2020
Rev. 10 del 11.04.2020
Rev. 09 del 26.03.2020
Rev. 08 del 23.03.2020
Rev. 05 del 12.03.2010
Rev. 02 del 03.03.2020

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.

Premessa

Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio regionale;

Considerate le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto in data 22 e 23 febbraio 2020;

Considerato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020, tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);

Considerato il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020, con particolare riferimento alle misure urgenti di carattere nazionale previste per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province, tra le altre, di Padova, Treviso e Venezia;

Considerata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 08 marzo 2020 n. 646, ai sensi della quale quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale se motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2020, con il quale sono state estere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”;

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali;

Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);

Considerato che è operativo l’intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell’epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;

- Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (800 462 340), i numeri verdi delle singole aziende sanitarie locali, e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale.
...
segue in allegato

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio biologico Coronavirus

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