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Europe, Rome

Decreto 25 marzo 2015

ID 10146 | | Visite: 2896 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/10146

Decreto 25 marzo 2015

Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(GU n. 106 del 9 maggio 2015)
_______

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero della difesa e le modalità da osservare per disporre l’esenzione dal regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato «regolamento REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, nell’interesse della difesa, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «amministrazione della difesa»: il complesso di organi, comandi, direzioni ed enti che costituiscono l’articolazione organizzativa del Ministero della difesa;
b) «organo committente della Difesa»: il comando o la direzione titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione di un appalto;
c) «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti»: l’organo di vertice del Ministero della difesa con responsabilità relative all’area tecnico-amministrativa;
d) «Forze armate»: l’Esercito italiano, la Marina militare, l’Aeronautica militare e l’Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari);
e) «Comitato tecnico di coordinamento»: il Comitato di cui all’art. 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007;
f) «autorità competente REACH»: il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applicano le definizioni di cui all’art. 3 del «regolamento REACH».

Art. 3. Trasmissione del fascicolo tecnico

1. Il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo di cui all’art. 8 del «regolamento REACH» e l’utilizzatore a valle della sostanza per la quale viene richiesta l’esenzione di cui all’art. 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, presentano al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la propria responsabilità, un fascicolo tecnico contenente le notizie e le informazioni relative alla sostanza medesima, conformemente a quanto richiesto dal regolamento REACH, nonché la scheda di cui all’annesso «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Presupposto dell’esenzione

1. Nei soli casi in cui è indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese, l’amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo e l’utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal «regolamento REACH» relativamente ad alcune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalità e procedure riportate nel presente decreto.
2. La sussistenza dell’interesse essenziale della difesa del Paese, quale presupposto della procedura di esenzione, deve essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate, al momento dell’emissione dei documenti di mandato e preventivamente alla richiesta di esenzione.

Art. 5. Esercizio del potere di esenzione

1. L’esenzione di cui al presente decreto è disposta dal Ministro della difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
2. Nell’esercizio del potere di esenzione, l’amministrazione della difesa è tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell’ambiente sia nelle attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo, oggetto dell’esenzione, attraverso apposite prescrizioni indicate nel provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo di lavoro Supporto alle attività di enforcement armonizzate del Comitato tecnico di coordinamento.

Art. 6. Procedimento di esenzione

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 3, del «regolamento REACH», il procedimento amministrativo di esenzione si informa al principio di precauzione, in forza del quale si utilizzano, o si consente l’immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che nelle prescritte condizioni d’impiego non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente.
2. L’istruttoria relativa al procedimento è svolta dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, a seguito di specifica richiesta dello Stato maggiore della difesa o delle Forze armate, ai quali compete la verifica dell’applicabilità del «regolamento REACH».
3. Nel corso dell’istruttoria, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti svolge una attività propedeutica di verifica e di valutazione del fascicolo tecnico, anche avvalendosi dei dati di cui all’annesso «A», e acquisisce il parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze armate interessate al provvedimento di esenzione, anche al fine dell’apposizione delle prescrizioni di cui all’art. 5, comma 2.
4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, l’Autorità competente REACH e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare valutano i dossier per l’autorizzazione all’esenzione di cui all’art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH.
5. Il provvedimento amministrativo di esenzione viene emesso dal Ministro della difesa o dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro.
6. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti valuta, con cadenza almeno biennale e secondo i criteri di cui al comma 3, l’opportunità di mantenere in vigore l’esenzione disposta ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

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