Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.662
/ Totale documenti scaricati: 30.705.810

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.705.810 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.705.810 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.705.810 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.705.810 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.662 *

/ Totale documenti scaricati: 30.705.810 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 25 marzo 2015

ID 10146 | | Visite: 3017 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/10146

Decreto 25 marzo 2015

Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(GU n. 106 del 9 maggio 2015)
_______

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero della difesa e le modalità da osservare per disporre l’esenzione dal regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato «regolamento REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, nell’interesse della difesa, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «amministrazione della difesa»: il complesso di organi, comandi, direzioni ed enti che costituiscono l’articolazione organizzativa del Ministero della difesa;
b) «organo committente della Difesa»: il comando o la direzione titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione di un appalto;
c) «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti»: l’organo di vertice del Ministero della difesa con responsabilità relative all’area tecnico-amministrativa;
d) «Forze armate»: l’Esercito italiano, la Marina militare, l’Aeronautica militare e l’Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari);
e) «Comitato tecnico di coordinamento»: il Comitato di cui all’art. 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007;
f) «autorità competente REACH»: il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applicano le definizioni di cui all’art. 3 del «regolamento REACH».

Art. 3. Trasmissione del fascicolo tecnico

1. Il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo di cui all’art. 8 del «regolamento REACH» e l’utilizzatore a valle della sostanza per la quale viene richiesta l’esenzione di cui all’art. 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, presentano al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la propria responsabilità, un fascicolo tecnico contenente le notizie e le informazioni relative alla sostanza medesima, conformemente a quanto richiesto dal regolamento REACH, nonché la scheda di cui all’annesso «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Presupposto dell’esenzione

1. Nei soli casi in cui è indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese, l’amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo e l’utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal «regolamento REACH» relativamente ad alcune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalità e procedure riportate nel presente decreto.
2. La sussistenza dell’interesse essenziale della difesa del Paese, quale presupposto della procedura di esenzione, deve essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate, al momento dell’emissione dei documenti di mandato e preventivamente alla richiesta di esenzione.

Art. 5. Esercizio del potere di esenzione

1. L’esenzione di cui al presente decreto è disposta dal Ministro della difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
2. Nell’esercizio del potere di esenzione, l’amministrazione della difesa è tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell’ambiente sia nelle attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo, oggetto dell’esenzione, attraverso apposite prescrizioni indicate nel provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo di lavoro Supporto alle attività di enforcement armonizzate del Comitato tecnico di coordinamento.

Art. 6. Procedimento di esenzione

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 3, del «regolamento REACH», il procedimento amministrativo di esenzione si informa al principio di precauzione, in forza del quale si utilizzano, o si consente l’immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che nelle prescritte condizioni d’impiego non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente.
2. L’istruttoria relativa al procedimento è svolta dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, a seguito di specifica richiesta dello Stato maggiore della difesa o delle Forze armate, ai quali compete la verifica dell’applicabilità del «regolamento REACH».
3. Nel corso dell’istruttoria, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti svolge una attività propedeutica di verifica e di valutazione del fascicolo tecnico, anche avvalendosi dei dati di cui all’annesso «A», e acquisisce il parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze armate interessate al provvedimento di esenzione, anche al fine dell’apposizione delle prescrizioni di cui all’art. 5, comma 2.
4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, l’Autorità competente REACH e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare valutano i dossier per l’autorizzazione all’esenzione di cui all’art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH.
5. Il provvedimento amministrativo di esenzione viene emesso dal Ministro della difesa o dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro.
6. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti valuta, con cadenza almeno biennale e secondo i criteri di cui al comma 3, l’opportunità di mantenere in vigore l’esenzione disposta ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 25 marzo 2015.pdf)Decreto 25 marzo 2015
 
IT1660 kB673

Tags: Chemicals Reach

Ultimi inseriti

Safety Gate
Giu 22, 2025 60

Safety Gate Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia Approfondimento tecnico: Gel da barba Il prodotto, di marca Collistar, barcode 8015150280242, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE)… Leggi tutto
Operatore socio sanitario
Giu 21, 2025 93

DPCM 25 Marzo 2025

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2025 / Profilo operatore sociosanitario ID 24147 | 21.06.2025 Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del… Leggi tutto
Assistente infermiere
Giu 21, 2025 107

DPCM 28 febbraio 2025

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2025 / Profilo professionale di assistente infermiere ID 24146 | 21.06.2025 Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente… Leggi tutto
Giu 21, 2025 95

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025

Decreto MIT n. 198 del 09 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) ID 24148 | 21.06.2025 Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI) istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i… Leggi tutto
Giu 21, 2025 89

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025

Circolare MIT Prot. n. 6858 del 9 giugno 2025 / Registro unico telematico degli ispettori (RUI) attività di revisione dei veicoli ID 23417 | 21.06.2025 Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto il… Leggi tutto
Giu 19, 2025 196

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto
Proposta restrizione sostanze contenenti cromo VI
Giu 19, 2025 230

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI)

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI) ID 24142 | 19.06.2025 / In allegato Le sostanze a base di Cromo (VI) sono tra i più potenti cancerogeni sul luogo di lavoro e rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori. Anche le persone che vivono in prossimità di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 17975 2025
Giu 18, 2025 215

EN 17975:2025

EN 17975:2025 ID 24136 | 18.06.2025 / Preview in allegato EN 17975:2025Manutenzione - Processi di controllo del rischio energetico e dei fluidi nelle attività di manutenzione - Linee guida Valido dal 16.06.2025 Documenti di base EN 17975:2025 Questo documento fornisce agli utenti una guida per la… Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 547

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto