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Schema DM Disciplina certificazione SQNBA

Schema DM Disciplina certificazione SQNBA

Schema DM Disciplina certificazione SQNBA / Notificato CE 24.06.2026

ID 26573 | 30 Giugno 2026 / Allegato

Disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale-SQNBA”ai sensi dell’art.224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e modalità operative per la gestione e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) della specie suina da ingrasso [...]

Numero di notifica: 2026/0313/IT (Italy)
Data di ricezione: 24/06/2026
Termine dello status quo: 25/09/2026

Disciplina la certificazione SQNBA, definisce i requisiti di salute e benessere animale superiori alle norme UE e nazionali per la certificazione dei bovini e suini allevati all’aperto e le regole di commercializzazione di animali e prodotti certificati.

Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (di seguito SQNBA) è un sistema di certificazione degli allevamenti e dei prodotti di origine animale che ne derivano, ai fini del benessere animale, istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Il sistema è frutto della collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), del Ministero della salute e di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) ed ha lo scopo di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

La proposta di regola tecnica nell’articolato (articolo 1 ÷ articolo 11) riporta il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. Inoltre, chiarisce che l’adesione al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati. Inoltre, disciplina il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale.

Mentre, l’articolo 12 specifica che su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) così come prevede l’articolo 10 del decreto, sono definiti i requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, i cui testi sono riportati nell’Allegato.

L’articolo 13 della proposta prevede, infine, la contestuale abrogazione della precedente normativa nazionale sul SQNBA.

Il SQNBA ha lo scopo di definire uno schema nazionale con l’obiettivo migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

Il progetto è stato riproposto per tenere conto dell’archiviazione comunicata con il messaggio n. 009 del 22 aprile 2026 (notifica 2026/0075/IT), con la quale la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione della previgente disciplina del SQNBA e la sostituzione con un nuovo progetto.

La proposta, nell’abrogare la previgente normativa nazionale, comprende sia il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, sia i requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto. L’adesione al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli dell’UE legittimamente interessati (Art.1, comma1). Inoltre, disciplina il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i vari soggetti aderenti possono commercializzare animali ovvero il prodotto di origine animale certificati.

I risultati delle indagini Eurobarometro del 2016 e del 2021 evidenziano una crescente attenzione dei cittadini italiani ed europei verso il benessere animale e la riduzione dell’uso degli antibiotici negli allevamenti. Tale interesse lascia prevedere un aumento delle iniziative di etichettatura volte a fornire informazioni trasparenti su questi aspetti. Questa tendenza è confermata dallo studio “Study on Animal Welfare Labelling - Final Report” della Commissione europea, che ha rilevato una forte domanda di informazioni sulle condizioni di allevamento degli animali, in particolare riguardo alla libertà di movimento, alle modalità di stabulazione, all’accesso all’aria aperta e alle pratiche di macellazione. Lo studio evidenzia inoltre che i consumatori mostrano interesse verso sistemi di etichettatura che certifichino standard elevati di benessere animale, soprattutto nelle fasi di allevamento e macellazione.

Anche l’indagine realizzata nel 2022 da AISA–Federchimica2 conferma l’importanza attribuita dagli italiani al benessere animale. Oltre l’80% degli intervistati ritiene che la qualità del prodotto dipenda dalla qualità dell’allevamento, mentre quasi la metà considera necessario migliorare ulteriormente le condizioni di vita degli animali. Tra le principali misure indicate figurano la riduzione dell’uso degli antibiotici, il miglioramento del monitoraggio della salute animale e la diminuzione della densità negli allevamenti. La maggioranza degli intervistati si dichiara inoltre disponibile a sostenere costi maggiori per prodotti ottenuti nel rispetto del benessere animale, riconoscendo un ruolo centrale agli allevatori e ai veterinari nella promozione di sistemi produttivi più sostenibili e responsabili.

Pertanto, il progetto di regola tecnica oltre a favorire in generale il livello di benessere animale negli allevamenti, garantisce a una fascia sempre crescente di consumatori di poter trovare sul mercato prodotti certificati provenienti da allevamenti con un benessere animale superiore agli standard cogenti.

Qual è il rischio per l'obiettivo di interesse pubblico legittimo che la misura notificata mira a contrastare?

Il progetto di regola tecnica, mira a dare maggiore impulso alle nuove strategie europea per raggiungere quanto prima possibile gli obiettivi prefissati per il miglioramento del benessere animale e a combattere l’antimicrobico resistenza. In tal senso, le nuove strategie europea hanno l’obiettivo di premiare gli allevamenti che effettivamente si impegnano a migliorare il livello di salute e di benessere degli animali allevati, la limitazione dell’uso degli antimicrobici negli allevamenti. Questi allevamenti possono beneficiare di incentivi per accelerare il raggiungimento di detti obiettivi e con quanto offerto dalla proposta di regola tecnica SQNBA dare visibilità al consumatore finale su prodotti ottenuti garantendo livello di benessere animale e non solo, superiori alla media.

In che modo la misura contribuisce a raggiungere l'obiettivo dichiarato?

Il SQNBA, infatti, riguarda requisiti e procedute relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale, nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce sui costi relativi, sulla produttività dell’animale, sull’uso dei farmaci, sull’antimicrobico resistenza, nonché sulla riduzione delle emissioni in allevamento, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l’utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

- L'obiettivo dell'interesse pubblico viene perseguito in modo coerente e sistematico e, in tal caso, come?

Il SQNBA è una “certificazione volontaria” che vedrà l’adesione volontaria dei soggetti interessati a specifici disciplinari con i requisiti di certificazione. La premialità prevista dal Piano Strategico della PAC incentiverà l’adesione al SQNBA e la crescente richiesta di prodotti provenienti da allevamenti che si impegnano a garantire condizioni di benessere superiori, consentirà di perseguire gli obiettivi prefissati.

Qual è la portata della restrizione al mercato interno introdotta con il progetto di misura notificato?In che modo tale misura inciderà sugli scambi e sui servizi a livello transfrontaliero?

Il progetto di regola tecnica non comporterà alcuna restrizione al mercato.La commercializzazione in Italia di prodotti ottenuti da altri regimi di qualità certificati in materia di benessere animale e provenienti da altri Stati membri, non pone alcun divieto, non ostacola o limita la libera circolazione dei prodotti alimentari, in linea con quanto previsto all’articolo 38 del regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tra l’altro, il comma 2 dello stesso articolo 38, consente, nell’ambito delle opzioni previste dal successivo articolo 39, la possibilità di prevedere disposizioni nazionali per regolamentare materie non specificatamente armonizzate. Pertanto, che la proposta di regola tecnica non preclude in alcun modo la possibilità di commercializzazione in Italia di prodotti etichettati sulla base di regimi di qualità certificati in materia di benessere animale, purché ottenuti secondo regole tecniche approvate dagli Stati membri di provenienza e destinati al consumatore finale in Italia. Nel caso in cui detti prodotti siano rietichettati in Italia, l’operatore italiano dovrà aderire e operare secondo quanto previsto dal disciplinare del Paese di provenienza dei prodotti, per le fasi applicabili della filiera che si svolgeranno in Italia. Infine, si precisa che l’articolo 3, comma 2 del progetto prevede l’adeguamento delle procedure solo per le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione operanti esclusivamente in Italia, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario. Il già menzionato articolo 3, pertanto, non è rivolto in alcun modo ad altri regimi di qualità in materia di benessere degli animali legalmente ottenuti in altri Stati membri.

Per quale motivo le norme vigenti di natura specifica o generale (ad esempio la normativa sulla sicurezza dei prodotti o sulla tutela dei consumatori) risultano insufficienti a tutelare l'obiettivo o gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti? La misura prevista dal progetto notificato rappresenta la misura meno restrittiva, oppure vi sarebbero misure meno restrittive in relazione all'incidenza sul mercato interno?

La proposta in questione rappresenta, inoltre, una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale, basata sulla valutazione di parametri scientifici ed ha l’obiettivo di mettere ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo ad una informazione più chiara al consumatore. Inoltre, non esiste a livello Unionale una normativa che regolamenti l’etichettatura sul benessere animale nonostante ci siano state diverse proposte in tal senso 

Quali alternative meno restrittive sono state prese in considerazione?

La proposta mira a stabilire un livello di benessere superiore alla normativa cogente e prevede anche la gradualità dell’adozione di alcuni requisiti. Rappresenta un primo livello per consentire un decisivo passo verso allevamenti che adottano livelli di benessere più stringenti. L’alternativa è l’opzione zero;pertanto, non ci sono alternative.

Perché queste alternative sono state scartate?

Si tratta di un primo livello di intervento che consente di valutare, nel medio periodo l’introduzione di requisiti ulteriori.

Per quali motivi la misura scelta rappresenta il modo meno restrittivo per raggiungere l'obiettivo? 

Perché si tratta di un primo livello di intervento che introduce adempimenti cui si ritiene possa aderire un’ampia platea di allevatori, elevando comunque il livello di benessere degli animali e attivando un processo virtuoso che potrà crescere.

Le restrizioni imposte dalla misura sono proporzionate all'importanza dell'obiettivo di interesse pubblico perseguito o, se del caso, alla gravità del rischio e alla probabilità che esso si verifichi?

Si ritiene che la certificazione con requisiti più stringenti sia proporzionate all’importanza dell’obiettivo di interesse pubblico prefissato. L’adesione è volontaria.

- La tutela dell’interesse pubblico che la misura intendeva garantire è stata valutata alla luce del grado di interferenza causato al funzionamento del mercato interno? Perché le autorità hanno concluso che la tutela dell’interesse pubblico prevalesse sulla creazione di una barriera al mercato interno?

Per la natura del provvedimento non si creano alcuna interferenza interna, anzi è volta a migliorare il benessere animale e consentire una etichettatura specifica per i prodotti ottenuti, senza pregiudicare i prodotti di coloro che ritengano di non aderire al SQNBA.

- Quanto è grave il mancato raggiungimento dell’interesse pubblico rispetto al potenziale danno causato dalla restrizione?

Si ritiene che i benefici che si otterranno saranno notevoli e ciò non causa danni all’attuale sistema di commercializzazione che continua ad essere vigente.

[...]

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Art. 224-bis Sistema di qualità nazionale per il benessere animale

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fonte: CE

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