~ 2000 / 2026 ~
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ID 25928 | 04.04.2026
Regolamento delegato (UE) 2023/2465
della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione
C/2023/5509
GU L 2023/2465 dell'8 novembre 2023
Entrata in vigore: 28.11.2023
___________
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, in particolare per quanto riguarda:
a) i criteri di classificazione;
b) la conservazione e il trattamento;
c) i requisiti in materia di stampigliatura e imballaggio;
d) l’uso delle menzioni riservate facoltative;
e) i livelli di tolleranza;
f) le condizioni di importazione e di esportazione.
[...]
Articolo 3 Caratteristiche di qualità delle uova
1. Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:
a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;
b) camera d’aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l’altezza non deve superare i 4 mm;
c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale;
d) albume: chiaro, traslucido;
e) germe: sviluppo impercettibile;
f) corpi estranei: non ammessi;
g) odori atipici non intenzionali: non ammessi.
2. Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche sono declassate alla categoria B. Le uova non stampigliate entro 10 giorni dalla deposizione sono uova della categoria B.
Articolo 4 Conservazione e trattamento delle uova
1. Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3.
2. Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.
3. Gli Stati membri che al 1° giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.
4. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 incoraggiano l’elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.
[...]
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