Direttiva 2003/74/CE
Direttiva 2003/74/CE
Leggi tuttoDirettiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talu...
ID 23344 | 23.01.2025 / In allegato
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati.
Pubblicato in GU n.36 del 13.02.2025.
Conformemente alle modalità stabilite dal decreto, anche in Italia sarà quindi possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
La dealcolazione parziale o totale dei vini dovrà avvenire esclusivamente mediante i processi indicati alla parte I, sezione E, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.
Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale dovrà essere riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33.
Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, dovrà avvenire esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Tali stabilimenti o locali non dovranno essere intercomunicanti con stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
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1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione), la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) “dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.,
b) “parzialmente dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione.
(1) Vino frizzante (ALLEGATO VII parte II) (8)
(2) Vino spumante (ALLEGATO VII parte II) (4)
(3) Vino spumante di qualità (ALLEGATO VII parte II) (5)
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ecc
segue allegato
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