Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.250
/ Documenti scaricati: 31.777.354
Featured

Regolamento delegato (UE) 2022/2292

Regolamento delegato UE 2022 2292

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 / Ingresso UE animali per alimenti

ID 18160 | 24.11.2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione del 6 settembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano 

GU L 304/1 del 24.11.2022

Entrata in vigore: 14.12.2022

Applicazione a decorrere dal 15 dicembre 2022.

_________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano
provenienti da paesi terzi o loro regioni al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 contemplano:
a) l’identificazione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano soggetti alle seguenti prescrizioni per l’ingresso nell’Unione:
i) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
ii) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano siano spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
iii) la prescrizione che ciascuna partita di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano sia accompagnata da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale o qualsiasi altra prova, quale un attestato privato, che ne attesti la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento;
b) prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
c) la prescrizione che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
d) prescrizioni per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio dei seguenti prodotti specifici, oltre a quelle stabilite conformemente all’articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625:
i) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene;
ii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;
iii) prodotti della pesca;
iv) prodotti composti;
e) prescrizioni supplementari per i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli attestati privati che accompagnano gli animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano per l’ingresso nell’Unione; f) prescrizioni per l’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e i loro residui e per i livelli di contaminanti e residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti, se tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati all’immissione in commercio nell’Unione e tali prescrizioni sono necessarie per garantire che tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti offrano un livello di protezione della salute umana equivalente a quello garantito dalle norme pertinenti dell’Unione in materia di sicurezza alimentare;
g) la prescrizione che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrino nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento mediante la presentazione di un piano di controllo.

3. Il presente regolamento non si applica:
a) agli animali e alle merci non destinati al consumo umano, ma si applica agli animali e alle merci la cui destinazione non è ancora stata decisa al momento dell’ingresso nell’Unione e qualora non sia ancora possibile escludere che siano destinati al consumo umano;
b) agli animali e alle merci destinati al consumo umano solo per il transito attraverso l’Unione senza essere immessi in commercio;
c) alle merci destinate al consumo umano ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.

[...]

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 23 Riferimenti

I riferimenti all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24 Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è abrogato.

I riferimenti al regolamento delegato abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 25 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

...

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Regolamento delegato (UE) 2022/2292) IT 864 kB 382

Articoli correlati HACCP

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024