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Regolamento (UE) 2018/831

Regolamento 2018 831

Regolamento (UE) 2018/831

della Commissione del 5 giugno 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

__________

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

1) al punto 1, la tabella 1 è così modificata:

a) le voci relative alle sostanze MCA n. 822 e n. 974 sono sostituite dalle seguenti:

«822

71938

 

Acido perclorico, sali

no

no

0,002

 

 

4)»

«974

74050

939402-02-5

Acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1- dimetilpropil)fenile e di 4- (1,1-dimetilpropil)fenile

no

10

 

LMS espresso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza, 4-tert-amilfenolo e 2,4-di-tert-amilfenolo. La migrazione di 2,4-di-tert-amilfenolo non deve superare 1 mg/kg di prodotto alimentare.»

 

b) sono aggiunte le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri delle sostanze MCA:

1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetraidronaftalene2,6-dicarbossilato di dimetile

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la fabbricazione

di uno strato di poliestere non destinato al contatto

con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato

destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai

quali sono assegnati i simulanti alimentari A, B, C e/o D1

di cui all'allegato III, tabella 2. Il limite di migrazione specifica

riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale

della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epossipropossi) propil]trimetossisilano

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti

per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare

in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra

di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato

di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e

resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto

con i prodotti alimentari.

Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui

della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e

a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri

idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti

epossidi).»

 

...

GUUE L 140/35 del 06.06.2018

Entrata in vigore: 26.06.2018

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