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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229

Regolamento di esecuzione  UE  2023 2229

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229

ID 20657 | 26.10.2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.

GU L 2023/2229 del 26.10.2023

Entrata in vigore: 15.11.2023

...

Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

2) l’articolo 13 è così modificato:

a) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.»;

b) dopo il terzo paragrafo è inserito il seguente quarto paragrafo:

«L’articolo 7 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;

3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

6) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2 Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il punto 1 (Sostanze di base) dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

1) la voce 2C relativa a «Chitosano cloridrato» è sostituita dalla seguente:

«2C

70694-72-3

Chitosano cloridrato 

ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

2) è aggiunta la voce seguente:

«24C

9012-76-4

Chitosano*

ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013».

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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