Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279

ID 12930 | | Visite: 2103 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/12930

Regolamento di esecuzione 2021 279

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

(GU L 62/6 del 23.2.2021)

Entrata in vigore: 15.03.2021

Applicazione: dal 1° gennaio 2020

______

Articolo 1 Fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1. Per verificare se il sospetto possa essere comprovato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, l’operatore tiene conto dei seguenti elementi:

a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:
i) le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
ii) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.

2. Quando informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l’operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi:

a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
b) la tracciabilità del prodotto con l’identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

Articolo 2 Metodologia di un’indagine ufficiale

1. Fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, nello svolgimento di un’indagine ufficiale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento, le autorità competenti o, se del caso, gli organismi di controllo o le autorità di controllo determinano almeno quanto segue:
a) il nome, l’identificazione del lotto, la proprietà e l’ubicazione fisica dei prodotti biologici o in conversione in questione;
b) se i prodotti in questione sono ancora immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione o utilizzati nella produzione biologica;
c) il tipo, il nome, la quantità e altre informazioni pertinenti dei prodotti o delle sostanze non autorizzati presenti;
d) in quale fase della produzione, della preparazione, del magazzinaggio o della distribuzione e dove esattamente è stata rilevata la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, in particolare per la produzione vegetale, e se il campione è stato prelevato prima o dopo il raccolto;
e) se sono coinvolti altri operatori della catena di approvvigionamento;
f) i risultati di precedenti indagini ufficiali sui prodotti biologici o in conversione e sugli operatori interessati.
2. L’indagine ufficiale è condotta utilizzando metodi e tecniche appropriati, compresi quelli di cui all’articolo 14 e all’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. L’indagine ufficiale giunge a una conclusione almeno sui seguenti punti:
a) l’integrità dei prodotti biologici e in conversione;
b) la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
c) gli elementi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848.
4. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo redigono una relazione finale per ogni indagine ufficiale. Tale relazione finale contiene:
a) le registrazioni degli elementi specifici richiesti a norma del presente articolo;
b) le registrazioni delle informazioni scambiate con l’autorità competente, altre autorità di controllo e altri organismi di controllo e la Commissione in relazione a tale indagine ufficiale.

[...]

Articolo 10 Disposizioni transitorie

1. I gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007(CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all’articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Il catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell’articolo 8 si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2021 279.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279
 
IT589 kB226

Tags: Chemicals Food

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Regolamento di esecuzione  UE  2024 399
Feb 12, 2024 207

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 ID 21348 | 12.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i… Leggi tutto
Decreto 30 gennaio 2024
Feb 08, 2024 410

Decreto 30 gennaio 2024

Decreto 30 gennaio 2024 / Produzione biologica ed etichettatura ID 21335 | 08.02.2024 Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei… Leggi tutto
Feb 04, 2024 153

Direttiva 81/432/CEE

Direttiva 81/432/CEE Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU L 167 del 24.6.1981) Abrogata… Leggi tutto
Feb 04, 2024 147

Direttiva 78/142/CEE

Direttiva 78/142/CEE ID 21297 | 04.02.2024 Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari… Leggi tutto
Direttiva 80 766 CEE
Feb 04, 2024 173

Direttiva 80/766/CEE

Direttiva 80/766/CEE ID 21292 | 03.02.2024 Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU… Leggi tutto
Decreto 9 novembre 2023
Gen 26, 2024 274

Decreto 9 novembre 2023

Decreto 9 novembre 2023 / Modifica Decreto fertilizzanti ID 21249 | 26.01.2024 Aggiornamento degli allegati 6, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.… Leggi tutto
Gen 22, 2024 313

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 ID 21219 | 22.01.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui è… Leggi tutto
Gen 22, 2024 263

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 ID 21218 | 22.01.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano… Leggi tutto
Gen 21, 2024 503

Guida HACCP semplificato

Guida HACCP semplificato ID 21214 | 21.01.2024 / Progetto DGSANCO/1955/2005 Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari Vedi: Sistemi di gestione sicurezza alimentare… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 102397

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 54859

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 49077

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto