È già possibile iscriversi agli elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali?Con la
circolare n. 25 del 4 settembre 2019 sono stati pubblicati i bandi permanenti di cui all’art. 2 del
DM n. 244 del 20 maggio 2019. Per l’iscrizione effettiva all’elenco di ciascuno dei profili professionali è necessario aspettare l’attivazione della piattaforma informatica, disponibile sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca (
http://dger.beniculturali.it/)
a partire dal 1 dicembre 2019.
La mancata iscrizione all’elenco preclude la possibilità di esercitare la professione?La mancata iscrizione agli elenchi dei professionisti dei beni culturali (Archeologi, Archivisti, Bibliotecari, Demoetnoantropologi, Antropologi fisici, Esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicata ai beni culturali e Storici dell'arte) non preclude la possibilità di esercitare la professione.
È possibile iscriversi a più elenchi?Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono iscriversi a più di un elenco di professionisti.
Qual è la procedura da seguire per l’iscrizione?L’iscrizione avverrà per via telematica mediante la piattaforma informatica appositamente predisposta insieme alle istruzioni per la compilazione.
È possibile dichiarare il possesso dei requisiti tramite autocertificazione?L’interessato può autocertificare il possesso dei requisiti. Se in possesso di attestazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, dovrà indicare i dati necessari all’individuazione della relativa documentazione. Se in possesso di attestazioni rilasciate da privati, copia di queste potrà in seguito essere richiesta dalla commissione di verifica
È possibile ottenere, ai fini dell’iscrizione, il riconoscimento dei titoli accademici edelle esperienze professionali conseguiti all’estero?Si. Il riconoscimento dei titoli accademici è di competenza delle Università e, nel caso di dottorati, del MIUR; l’esperienza professionale, invece, dovrà essere certificata e/o vidimata dall’Ente Pubblico o di Ricerca.
L’iscrizione online determina l’immediato inserimento nell’elenco dei professionisti?La positiva conclusione della proceduta telematica determina l’iscrizione all’elenco sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Tale verifica è affidata ad una Commissione appositamente nominata, la quale indicherà se necessario le opportune integrazioni o chiarimenti e confermerà o meno l’inserimento effettivo in elenco. Qualora i requisiti siano insufficienti all’inserimento nella fascia richiesta ma consentano l’iscrizione ad una fascia inferiore del medesimo elenco, la Commissione iscriverà d’ufficio l’interessato in quest’ultima fascia, inviandogli la contestuale comunicazione.
È previsto un termine dopo il quale l’iscrizione decade e necessita di rinnovo?L’iscrizione all’elenco dei professionisti avviene una tantum e non necessita di essere rinnovata nel tempo.