Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Nola con sentenza del 20 dicembre 2017 ha condannato V.S. alla pena di € 200,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen., 83 e 95, d. P.R. 380/2001, con la confisca del manufatto in sequestro; reato accertato in Acerra sino all'8 febbraio 2012; per i reati di cui agli art. 44, lettera B, 64, 71, 65 e 72, d.P.R. 380/2001 è stato dichiarato di non doversi procedere per la prescrizione.
2. V.S. ha proposto ricorso in cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge (art. 83, d. P.R. 380/2001 e 129, cod. proc. pen.) per la mancata dichiarazione dell'estinzione per prescrizione.
Il reato contestato è un reato istantaneo e non permanente come ritenuto dalla sentenza impugnata. Trattasi di reato omissivo formale che si perfeziona al momento dell'inizio dei lavori edili.
Comunque, anche se si volesse ritenere il reato permanente sarebbe prescritto poiché la permanenza cessa con la sospensione dei lavori, per qualunque causa. La stessa sentenza impugnata rileva la fine dei lavori alla data del 1 gennaio 2009, e non a quella diversa contestata nell'imputazione - 8 febbraio 2012 -. Dalla data del 1 gennaio 2009 deve decorrere il termine di prescrizione di 5 anni e, anche considerando le sospensioni del termine di prescrizione per 328 giorni, alla data della sentenza impugnata il reato era già prescritto.
2. 2. Violazione di legge (art. 83 e 95, d. P.R. 380/2001 e 125, cod. proc. pen.) e omessa motivazione sulla disposta confisca.
Con il dispositivo è stata disposta la confisca senza motivazione in sentenza. Comunque, nessuna sanzione accessoria è prevista dall'art. 95, d.P.R. 380/2001 e, quindi, neanche la confisca può applicarsi. Si tratta del resto di una violazione solo formale, e nessuna prova sussiste sulla effettiva realizzazione dell'opera in violazione delle norme antisismiche.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.