Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale
(GU n. 233 del 6-10-2011)
...
Collegati:
D.M. 18 febbraio 1992 n. 223
Decreto 21 giugno 2004
Dec...
Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)
(GU n.245 del 20-10-2001 - Suppl. Ordinario n. 239 )
La trasformazione dello spazio sottotetto è intervento è differente rispetto a quella oggetto della Scia, in quanto risulta che sono state attuate ope...
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