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Orientamenti CE attuazione responsabilità estesa del produttore direttiva SUP / Update 08.09.2026
ID 4309
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| Appunti Ambiente | ||
| Newsletter n. 4242 del 08 Settembre 2026 | ||
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Orientamenti CE attuazione responsabilità estesa del produttore direttiva SUP / Update 08.09.2026 ID 24794 | Update news 08.09.2026 / In allegato C/2026/4813 Il presente documento contiene orientamenti sull'interpretazione e sull'attuazione dell'articolo 8 "Responsabilità estesa del produttore" della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nota anche come direttiva sulla plastica monouso. Gli orientamenti sono coerenti con il regolamento 2025/40/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ("direttiva quadro sui rifiuti") e la direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane. Scopo di questi orientamenti è aiutare gli Stati membri ad attuare la suddetta legislazione. Il contenuto, compresi gli esempi, riflette le opinioni della Commissione europea e l'interpretazione che essa dà del quadro giuridico applicabile, ragion per cui non è giuridicamente vincolante. Gli Stati membri possono tenere conto delle circostanze nazionali e delle specificità degli ordinamenti esistenti e pertanto possono non seguire tutti gli aspetti che sono qui descritti. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. La responsabilità estesa del produttore comporta una serie di obblighi in base ai quali spetta ai produttori di prodotti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. L'articolo 8 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore che devono rispettare determinati requisiti in aggiunta a quelli stabiliti agli articoli 8 e 8 bis della direttiva quadro sui rifiuti. Uno dei requisiti aggiuntivi, stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulla plastica monouso, consiste nell'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni I, II e III, dell'allegato coprano " i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti ". Tali prodotti sono i seguenti: - contenitori per alimenti; L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sulla plastica monouso affida alla Commissione il compito di pubblicare orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sui costi di rimozione e successivo trasporto e trattamento dei rifiuti dei suddetti prodotti dispersi. I presenti orientamenti illustrano i principi fondamentali relativi ai costi di rimozione dei rifiuti, chiariscono l'ambito di applicazione dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore fornendo le basi per un'interpretazione comune della terminologia, indicano i metodi da usare per calcolare i costi della raccolta dei rifiuti dispersi e delle relative pratiche e per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi e raccolti nei luoghi pubblici e suggeriscono modi per attribuire i costi ai produttori. Sono forniti anche esempi di attività che la Commissione ritiene rientrino nell'ambito dei costi che devono essere coperti dai produttori a norma della direttiva. Questi esempi, al pari degli orientamenti stessi, non sono esaustivi. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i filtri, l'UE e i suoi Stati membri sono Parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e hanno pertanto l'obbligo giuridico di applicarne le disposizioni . Occorre tenere presente che spetta agli Stati membri stabilire le politiche in materia di rimozione dei rifiuti dispersi, che devono far parte sia dei piani di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 11 della direttiva sulla plastica monouso e all'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti, sia dei programmi di misure di cui all'articolo 13 della direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, e potrebbero rientrare anche nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane. È da queste politiche che dipendono i costi che devono essere coperti dai produttori; per calcolarli è possibile utilizzare metodologie più o meno dettagliate, in funzione dei dati disponibili e tenendo conto della proporzionalità. Conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nota anche come convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono garantire un accesso effettivo alla giustizia istituendo procedure di ricorso in base alle quali il pubblico, compresi i produttori e le organizzazioni non governative di tutela dell'ambiente, ne sia informato e possa avere accesso alla giustizia per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi alla responsabilità estesa del produttore, quali il calcolo e l'attribuzione dei costi I presenti orientamenti riguardano solo il costo di rimozione dei rifiuti dispersi, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b). Non coprono le altre disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a) (costi delle misure di sensibilizzazione), all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) (costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta) e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c) (costi della raccolta dei dati). La direttiva opera infatti una chiara distinzione tra la "rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente" e gli altri costi anch'essi coperti dalla responsabilità estesa del produttore. [...] Indice Ed. 2026 1. INTRODUZIONE 2. TERMINI GENERALI E DEFINIZIONI 3. RELAZIONE TRA LA DIRETTIVA (UE) 2019/904 E LA DIRETTIVA 94/62/CE 4. CRITERI SPECIFICI PER I PRODOTTI [...] Collegati |
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