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Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) / Update Rev. 1.0 2026
ID 4221
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Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) / Update Rev. 1.0 2026 ID 13577 | Rev. 1.0 del 1° Settembre 2026 / Documento completo allegato Documento di analisi dei principi ergonomici che si applicano per la progettazione e l’approvvigionamento di apparecchiature per postazioni di lavoro da ufficio che utilizzano videoterminali. Update Rev. 1.0 del 1° Settembre 2026 - Documento aggiornato alla norma UNI EN ISO 9241-5:2025 Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 5: Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro In accordo all’Art. 174 del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di analizzare i posti di lavoro che utilizzano videoterminali con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; I requisiti minimi per i posti di lavoro che utilizzano videoterminali sono indicati all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08. Altre importanti indicazioni sono riportate nelle seguenti norme tecniche: UNI EN ISO 9241-1:2003 UNI EN ISO 9241-4:2002 UNI EN ISO 9241-5:2025 UNI EN ISO 9241-6:2001 UNI EN ISO 9241-9:2001 UNI EN ISO 9241-11:2018 UNI EN ISO 9241-13:2002 UNI EN ISO 9241-14:2002 UNI EN ISO 9241-15:1999 UNI EN ISO 9241-16:2001 UNI EN 29241-2:1994 D.Lgs. 81/08 | Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali Art. 172 - Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Art. 176 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41 comma 6. 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c). 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Art. 177 - Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. [...] UNI EN ISO 9241-5:2025 La norma specifica i principi guida ergonomici che si applicano ai requisiti dell'utente, alla progettazione e all'approvvigionamento di apparecchiature per stazioni di lavoro per lavori di ufficio che utilizzano videoterminali. In particolare, i principi generali e i requisiti specificati in questo documento si applicano alle norme che specificano la progettazione tecnica di mobili e attrezzature che costituiscono il luogo di lavoro. Sono destinati all'uso da parte dei progettisti e dei realizzatori di prodotti e postazioni di lavoro. Data entrata in vigore: 22 maggio 2025 Traduzione IT non ufficiale Estratto 5 Requisiti di progettazione e raccomandazioni 5.1 Generalità Il Punto 5 contiene requisiti e raccomandazioni per la configurazione di postazioni di lavoro che facilitino un funzionamento comodo ed efficiente. Il punto 5.2 individua i parametri volti ad accogliere il singolo utente in termini di requisiti prestazionali, spazi liberi per il corpo, posture accettabili e preferite e comfort. I fattori principali per determinare le disposizioni appropriate della postazione di lavoro sono il sedile e il piano di lavoro, l'angolo della linea di mira, l'altezza del piano di lavoro e della tastiera, lo spazio libero per le ginocchia, l'inclinazione dell'avambraccio, l'abduzione delle braccia e l'altezza dei gomiti. Arredi, apparecchiature e ambiente di lavoro possono essere progettati per l'uso in posizione seduta o eretta, oppure dove si alternino seduta ed eretta. Le postazioni di lavoro devono essere in grado di supportare diversi compiti (ad es. visione dello schermo, inserimento da tastiera, uso di dispositivi di input diversi dalla tastiera, scrittura). Di conseguenza, le postazioni dovrebbero essere progettate tenendo presenti tali funzioni. L'organizzazione del lavoro, il contenuto delle mansioni e il design degli arredi dovrebbero incoraggiare il movimento dell'utente. La postura seduta statica prolungata dovrebbe essere ridotta al minimo e dovrebbe essere possibile effettuare regolazioni volontarie e continue della postura. 5.2 Posture 5.2.1 Postura/e di riferimento per la progettazione I requisiti relativi al comfort e alle prestazioni necessitano di una postura di riferimento per la progettazione allineata con i dati antropometrici. Sebbene l'evidenza empirica abbia indicato che determinate posture possono risultare comode per utenti che svolgono specifici compiti per brevi periodi, esse non costituiscono la postura ottimale. La seguente postura di riferimento dovrebbe essere utilizzata per la posizione seduta (vedere Allegato A): a) cosce posizionate approssimativamente in orizzontale e parte inferiore delle gambe in verticale; l'altezza del sedile dovrebbe essere pari o leggermente inferiore all'altezza poplitea dell'utente; NOTA 1 La distanza tra gli avambracci e le cosce dipende dalle dimensioni e dalle proporzioni corporee e varia notevolmente da un individuo all'altro. Per una percentuale considerevole di persone, essa è inferiore alla distanza mostrata nella Figura 1. La linea di visuale nella posizione seduta rilassata è inclinata di circa 35° al di sotto dell'orizzontale (vedere la Figura 1). La posizione ottimale per il display visivo più importante è compresa entro ±15º in direzione verticale e orizzontale rispetto alla linea di visuale. Se si impiega più di un display o un display di grandi dimensioni, la posizione ottimale deve essere stabilita in linea con il display o l'immagine più rilevante. NOTA 2 Il posizionamento di un display visivo in questa posizione può causare problemi di abbagliamento se vengono utilizzati determinati tipi di apparecchi di illuminazione. Nella posizione eretta, l'inclinazione della linea di visuale è di circa 30° (vedere la Figura 2). 5.2.2 Posture sedute Lo scopo di una sedia ben progettata è fornire un supporto stabile che consenta il movimento, il comfort e il compimento del compito. La progettazione della postazione di lavoro dovrebbe consentire una seduta dinamica. 5.2.3 Posture erette e posizioni alternabili seduto-in piedi La postura eretta è raccomandata se può alternarsi con una posizione seduta per la prevenzione della lombalgia. Ciò può essere ottenuto se il posto di lavoro comprende postazioni o piani di lavoro per posture sedute ed erette, oppure una postazione regolabile in grado di ospitare la stessa persona in posizione seduta ed eretta (vedere Figura 3). Per le sedie utilizzate in postazioni alternabili seduto-in piedi, i requisiti di stabilità si applicano sia nella posizione seduta che in quella eretta. 5.2.4 Posture intermedie tra seduto e in piedi - Semi-eretta (appoggio ischiatico) Le posture seduta ed eretta non sono le uniche alternative che gli utenti possono assumere quando lavorano su postazioni regolabili. La postura semi-eretta è una via di mezzo tra la posizione seduta e quella eretta, in cui il sedile e il piano di lavoro sono leggermente più alti del normale. Questo solleva la persona a un'altezza in cui il bacino si trova in posizione più elevata rispetto alle ginocchia e consente al bacino di ruotare anteriormente. In questa posizione, il peso dell'utente è distribuito tra glutei e piedi, con i piedi poggiati in piano sul pavimento. In genere, in questa postura, l'angolo tra il tronco e la coscia è di 128° ± 7°. Il sedile dovrebbe assecondare tali posizioni inclinandosi, flettendosi o muovendosi, in modo da non comprimere o causare irritazioni alla parte posteriore delle gambe dell'utente. Quando si lavora in postura semi-eretta, il bacino e la colonna vertebrale possono trovare una posizione più neutra, in cui è necessario un minore supporto lombare per mantenere una posizione eretta stabile. Inoltre, poiché una parte del peso corporeo viene scaricata attraverso le gambe nella postura semi-eretta, gli utenti possono incrementare il movimento della parte inferiore del corpo. È altresì necessario un piano di lavoro sopraelevato per portare il lavoro o il display visivo (o entrambi) a un'altezza adeguata ed evitare posizioni insaccate. Legenda NOTA Questa postura ha il solo scopo di essere utilizzata a fini progettuali; non rappresenta la postura ottimale per il lavoro sedentario. L'area tratteggiata (±15º) indica la posizione ottimale per il posizionamento degli elementi visivi più importanti. Figura 1 - Postura di riferimento per la progettazione in posizione seduta [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2026 Matrice Revisioni:
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