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Linee guida attuazione Meccanismo di adeguamento carbonio alle frontiere (CBAM) operatori extra-UE / 14 Agosto 2026
ID 4219
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| Newsletter n. 4152 del 01 Settembre 2026 | ||
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Linee guida attuazione Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) operatori extra-UE ID 26971 | 26 Agosto 2026 / Allegati La Commissione europea ha pubblicato una serie di dieci documenti guida per aiutare gli operatori extra-UE nell'attuazione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante il suo periodo definitivo. Nel dettaglio: - La Guida 1 fornisce una panoramica delle principali modifiche alla metodologia CBAM tra il periodo definitivo e il periodo transitorio concluso. Introduce inoltre il CBAM e una panoramica del ciclo di conformità, dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle tappe fondamentali e delle scadenze per gli operatori di impianti al di fuori dell'UE durante il periodo definitivo e spiega le esenzioni generali dal CBAM. - La Guida 2 fornisce una guida rapida per il lettore di riferimento di questo documento, ovvero l'operatore di un impianto che produce beni CBAM. Fornisce una tabella di marcia dei concetti più importanti del monitoraggio delle emissioni CBAM e indica dove trovare ulteriori informazioni in questa serie di documenti. - La Guida 3 definisce gli obblighi e le raccomandazioni in materia di monitoraggio e rendicontazione potenzialmente applicabili a qualsiasi produttore di beni CBAM interessato. - La Guida 4 fornisce una panoramica su come deve essere determinato l'adeguamento per l'assegnazione gratuita e quali informazioni sono necessarie. I documenti guida 5a, 5b, 5c, 5d, 5e e 5f presentano una panoramica, per settore, dei processi produttivi e delle catene del valore dei beni inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM, nonché considerazioni specifiche per settore in materia di monitoraggio e rendicontazione per ciascun bene CBAM, ove pertinente. Queste sezioni sono integrate da esempi per ciascun settore. Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere Il regolamento: - istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per prevenire il rischio di emissioni di carbonio per talune merci contenenti emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l’Unione europea (Unione); Il regolamento: - si applica, durante la fase transitoria iniziale, alle seguenti importazioni ad alta intensità di carbonio: non si applica alle importazioni: - di scarso valore o per uso militare, Dichiaranti CBAM Nel periodo definitivo che inizia a decorrere dal 2026, soltanto un dichiarante CBAM autorizzato, ossia un importatore o un rappresentante doganale indiretto che ha presentato domanda di autorizzazione per tale status presso la propria autorità nazionale, può importare merci interessate dal regolamento. I richiedenti CBAM devono fornire informazioni di base quali i dati di contatto, l’attività economica principale e la prova di conformità alle norme doganali e fiscali nei cinque anni precedenti. Le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea tengono un registro dei dichiaranti CBAM autorizzati. - quantità di ciascun tipo di importazione; Emissioni L’allegato IV stabilisce come calcolare le emissioni incorporate della merce. L’allegato II elenca le merci per le quali vengono prese in considerazione solo le emissioni dirette: ghisa, ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno). I dichiaranti CBAM: - conservano registri dettagliati per quattro anni delle informazioni utilizzate per calcolare le emissioni incorporate (l’allegato V elenca i requisiti); Autorità nazionali Gli Stati membri designano le autorità nazionali incaricate dell’attuazione del regolamento. Esse si scambiano informazioni essenziali o pertinenti tra di loro. La Commissione: - assiste le autorità nazionali e ne coordina il lavoro; Le autorità doganali nazionali garantiscono che solo un dichiarante CBAM autorizzato possa importare merci e trasmettere informazioni pertinenti alla Commissione. Certificati CBAM Gli Stati membri vendono i certificati CBAM su una piattaforma centrale comune, che la Commissione istituisce e gestisce, ai dichiaranti CBAM autorizzati nel loro paese. Le informazioni presenti nella piattaforma centrale sulla vendita, il riacquisto e l’annullamento dei certificati CBAM vengono trasferite al registro CBAM alla fine di ogni giornata lavorativa. La Commissione: - provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico; I dichiaranti CBAM autorizzati: - a partire dal 2027, restituiscono annualmente entro il 31 maggio il numero di certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate l’anno precedente; La Commissione: - adotta atti di esecuzione e delegati; fornisce: - un regolamento di esecuzione che specifica gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio e la metodologia di calcolo delle emissioni per le merci CBAM; Periodo transitorio Sarà operativo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti presentano una relazione CBAM alla Commissione a partire dal 31 gennaio 2024, su base trimestrale, senza che sia necessario acquistare o restituire alcun certificato. Fonte: CE Collegati |
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