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Linee guida attuazione Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) operatori extra-UE

Linee guida attuazione Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Linee guida attuazione Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) operatori extra-UE

ID 26971 | 26 Agosto 2026 / Allegati

La Commissione europea ha pubblicato una serie di dieci documenti guida per aiutare gli operatori extra-UE nell'attuazione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante il suo periodo definitivo.

Nel dettaglio:

- La Guida 1 fornisce una panoramica delle principali modifiche alla metodologia CBAM tra il periodo definitivo e il periodo transitorio concluso. Introduce inoltre il CBAM e una panoramica del ciclo di conformità, dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle tappe fondamentali e delle scadenze per gli operatori di impianti al di fuori dell'UE durante il periodo definitivo e spiega le esenzioni generali dal CBAM.

- La Guida 2 fornisce una guida rapida per il lettore di riferimento di questo documento, ovvero l'operatore di un impianto che produce beni CBAM. Fornisce una tabella di marcia dei concetti più importanti del monitoraggio delle emissioni CBAM e indica dove trovare ulteriori informazioni in questa serie di documenti.

- La Guida 3 definisce gli obblighi e le raccomandazioni in materia di monitoraggio e rendicontazione potenzialmente applicabili a qualsiasi produttore di beni CBAM interessato.

La Guida 4 fornisce una panoramica su come deve essere determinato l'adeguamento per l'assegnazione gratuita e quali informazioni sono necessarie.

I documenti guida 5a, 5b, 5c, 5d, 5e e 5f presentano una panoramica, per settore, dei processi produttivi e delle catene del valore dei beni inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM, nonché considerazioni specifiche per settore in materia di monitoraggio e rendicontazione per ciascun bene CBAM, ove pertinente. Queste sezioni sono integrate da esempi per ciascun settore.

_________

Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Il regolamento:

- istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per prevenire il rischio di emissioni di carbonio1 per talune merci contenenti emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l’Unione europea (Unione);
- integra il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS dell’Unione, si veda la sintesi) applicando norme simili alle importazioni contemplate dal regolamento;
- sostituisce gli elementi del sistema esistente in base alla misura in cui le quote dell’ETS dell’Unione sono assegnate gratuitamente.

Il regolamento:

- si applica, durante la fase transitoria iniziale, alle seguenti importazioni ad alta intensità di carbonio:
- cemento, elettricità, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e sostanze chimiche (idrogeno) (l’allegato I contiene ulteriori dettagli);

non si applica alle importazioni:

- di scarso valore o per uso militare,
- da paesi e territori ai quali si applica l’ETS dell’Unione, o che hanno concluso un accordo con l’Unione che collega pienamente l’ETS dell’Unione con il sistema di scambio di quote di emissione di quel paese o territorio. Attualmente, si tratta di: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera e i territori di Büsingen, Ceuta, Helgoland, Livigno e Melilla (allegato III),
- di energia elettrica proveniente da paesi terzi il cui mercato interno dell’energia elettrica è integrato con quello dell’Unione.

Dichiaranti CBAM

Nel periodo definitivo che inizia a decorrere dal 2026, soltanto un dichiarante CBAM autorizzato, ossia un importatore o un rappresentante doganale indiretto che ha presentato domanda di autorizzazione per tale status presso la propria autorità nazionale, può importare merci interessate dal regolamento.

I richiedenti CBAM devono fornire informazioni di base quali i dati di contatto, l’attività economica principale e la prova di conformità alle norme doganali e fiscali nei cinque anni precedenti.

Le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea tengono un registro dei dichiaranti CBAM autorizzati.

A partire dal 2027, i dichiaranti CBAM presentano una dichiarazione annuale entro il 31 maggio sulle attività dell’anno precedente contenente le seguenti informazioni:

- quantità di ciascun tipo di importazione;
- emissioni incorporate totali nelle merci;
- il numero di certificati CBAM che sono stati restituiti;
- copie di diverse relazioni di verifica.

Emissioni

L’allegato IV stabilisce come calcolare le emissioni incorporate della merce.

L’allegato II elenca le merci per le quali vengono prese in considerazione solo le emissioni dirette: ghisa, ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno).

I dichiaranti CBAM:

- conservano registri dettagliati per quattro anni delle informazioni utilizzate per calcolare le emissioni incorporate (l’allegato V elenca i requisiti);
- garantiscono che le emissioni incorporate totali presentate nella loro dichiarazione siano approvate da un verificatore accreditato;
- possono richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM che forniscono per le emissioni incorporate per tenere conto del prezzo del carbonio3 pagato nel paese di origine.

La Commissione europea, su richiesta del gestore di un impianto in un paese terzo, registra le informazioni necessarie su tale gestore e sui suoi impianti nel registro CBAM.

Autorità nazionali

Gli Stati membri designano le autorità nazionali incaricate dell’attuazione del regolamento. Esse si scambiano informazioni essenziali o pertinenti tra di loro.
I verificatori ufficiali devono soddisfare i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o essere approvati da un organismo nazionale di accreditamento.

La Commissione:

- assiste le autorità nazionali e ne coordina il lavoro;
- istituisce un registro CBAM sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata dei dichiaranti autorizzati, che contiene informazioni sui loro certificati CBAM e altri dettagli pertinenti;
- effettua controlli basati sul rischio per quanto riguarda i dati e le operazioni registrati nel registro;
- riesamina le dichiarazioni di CBAM per verificare i dati forniti e trasmette le sue conclusioni all’autorità nazionale competente, che può condurre il proprio riesame e determinare, in base al calcolo preliminare della Commissione, se debbano essere consegnati più certificati CBAM;
- controlla le pratiche commerciali per individuare eventuali tentativi di evitare il rispetto del regolamento, ad esempio modificando leggermente le merci al fine di renderle - escluse dall’ambito di applicazione del regolamento;
- facilita lo scambio di informazioni sul comportamento fraudolento e sulle sanzioni imposte.

Le autorità doganali nazionali garantiscono che solo un dichiarante CBAM autorizzato possa importare merci e trasmettere informazioni pertinenti alla Commissione.

Certificati CBAM

Gli Stati membri vendono i certificati CBAM su una piattaforma centrale comune, che la Commissione istituisce e gestisce, ai dichiaranti CBAM autorizzati nel loro paese.

Le informazioni presenti nella piattaforma centrale sulla vendita, il riacquisto e l’annullamento dei certificati CBAM vengono trasferite al registro CBAM alla fine di ogni giornata lavorativa.

La Commissione:

- provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico;
- calcola il prezzo settimanale dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote ETS dell’Unione sulla piattaforma d’asta;
- il 1° luglio di ogni anno cancella senza compensazioni i certificati CBAM in eccesso detenuti da un dichiarante CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore all’anno civile precedente.

I dichiaranti CBAM autorizzati:

- a partire dal 2027, restituiscono annualmente entro il 31 maggio il numero di certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate l’anno precedente;
- sono tenuti al pagamento di una sanzione se non restituiscono il numero necessario di certificati;
- garantiscono che il numero di certificati sul loro conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno l’80 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che hanno importato dall’inizio dell’anno civile;
- possono richiedere, entro il 30 giugno di ogni anno civile, di vendere nuovamente alla Commissione, tramite gli Stati membri, fino a un terzo dei certificati che hanno acquistato l’anno precedente, al loro prezzo originale.

La Commissione:

- adotta atti di esecuzione e delegati;
- presenta le seguenti relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea;
- almeno un anno prima della fine del periodo transitorio (31 dicembre 2025), sui prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell’allegato I che potrebbero essere inclusi nel regolamento;
- prima della fine del periodo transitorio, in merito all’eventuale ampliamento dell’ambito di applicazione del regolamento ad altre merci che possono produrre emissioni di carbonio, in particolare sostanze chimiche organiche e polimeri, verso altri materiali in entrata (precursori), contribuendo alle emissioni incorporate indirette alle merci di cui all’allegato II e alle emissioni incorporate nel trasporto delle merci,
- prima del 1° gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, sull’applicazione del regolamento e sul funzionamento del CBAM;

fornisce:

- un regolamento di esecuzione che specifica gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio e la metodologia di calcolo delle emissioni per le merci CBAM;
- orientamenti per gli importatori dell’Unione e gli impianti di paesi terzi sull’attuazione pratica delle nuove norme;
- materiali di formazione online, webinar, tutorial e schede informative specifiche per settore a sostegno delle imprese.

Periodo transitorio

Sarà operativo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.

Gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti presentano una relazione CBAM alla Commissione a partire dal 31 gennaio 2024, su base trimestrale, senza che sia necessario acquistare o restituire alcun certificato.

Fonte: CE

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Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Guida n. 1 - Introduzione ai concetti CBAM)
Abbonati Ambiente
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Scarica il file (Guida n. 2 - Guida rapida per gli operatori extra-UE sull'implementazione del CBAM) EN 414 kB 0
Scarica il file (Guida n. 3 - Metodi CBAM per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni) EN 1902 kB 0
Scarica il file (Guida n. 4 - Calcolo CBAM dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita al numero di certificati CBAM da consegnare) EN 997 kB 0
Scarica il file (Guida n. 5a - Documento di orientamento specifico per il settore del cemento) EN 1138 kB 0
Scarica il file (Guida n. 5b - Documento di orientamento settoriale sull'idrogeno) EN 727 kB 0
Scarica il file (Guida n. 5c - Documento di orientamento settoriale sui fertilizzanti) EN 772 kB 0
Scarica il file (Guida n. 5d - Documento di orientamento settoriale specifico per il ferro e l'acciaio) EN 1899 kB 0
Scarica il file (Guida n. 5e - Documento di orientamento settoriale sull'alluminio) EN 935 kB 0
Scarica il file (Guida n. 5f - Documento di orientamento settoriale sull'elettricità) EN 567 kB 0

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024