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Schede di lettura Corsi di formazione sicurezza: transitorio termina il 24 Maggio 2026

Schede di lettura Corsi di formazione sicurezza: transitorio termina il 24 Maggio 2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
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Schede di lettura corsi di formazione sicurezza Rev 0 0 2025

Schede di lettura corsi di formazione sicurezza / Rev. 0.0 Maggio 2025 - Transitorio termina il 24 Maggio 2026

ID 24010 | 26.05.2025 / In allegato Schede di lettura

Le schede di lettura contenute nel presente articolo sono atte a favorire un'immediata comprensione degli aspetti salienti e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinati dal novello Accordo 17 aprile 2025, pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025.

Nel dettaglio, in allegato, sono presenti le seguenti schede di lettura:

- Corso di Formazione per lavoratori - Accordo 17 aprile 2025 (P.II punto 2.1) [pdf]
- Corso di Formazione per preposti - Accordo 17 aprile 2025 (P.II punto 2.2) [pdf]
- Corso di Formazione per dirigenti - Accordo 17 aprile 2025 (P.II punto 2.3) [pdf]
- Corso di Formazione per Datori di lavoro / RSPP - Accordo 17 aprile 2025 (P.II punto 4) [pdf]
- Corso di Formazione per RSPP-ASPP - Accordo 17 aprile 2025 (P.II punto 5) [pdf]
- Corso di Formazione per addetti in ambienti confinati - Accordo 17 aprile 2025 (P.II punto 7) [pdf]
________

Accordo 17 aprile 2025
Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. (GU n. 119 del 24 maggio 2025)

Entrata in vigore: 24 Maggio 2025

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati di seguito elencati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 maggio 2025.

Accordi abrogati:

- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
- accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
accordo sancito il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18.8.2012)
- accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).
________

[...] Segue in allegato

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Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025
Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Preposto
Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro
Informazione e formazione degli addetti in ambienti confinati / Note
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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