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Siti contaminati di interesse nazionale (SIN) / Update 05.2026
ID 2890
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| Appunti Ambiente | ||
| Newsletter n. 2823 del 11 Maggio 2026 | ||
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Siti contaminati di interesse nazionale (SIN) / Update 05.2026 ID 11876 | Rev. 6.0 del 10.05.2026 / Documenti allegati I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono estese porzioni del territorio nazionale, di particolare pregio ambientale e intese nelle diverse matrici ambientali (compresi eventuali corpi idrici superficiali e relativi sedimenti), individuati per legge, ai fini della bonifica, in base a caratteristiche (di contaminazione e non solo) che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell’estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale. All’individuazione dei SIN, avvenuta a partire dal 1998 mediante norme di varia natura (leggi in materia ambientale, leggi di bilancio, decreti misteriali), provvede con proprio decreto il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica, MiTE) d’intesa con le Regioni interessate, secondo i principi e i criteri direttivi definiti all’art. 252 (Siti di interesse nazionale), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); alla perimetrazione di dettaglio di ciascun SIN provvede lo stesso il Ministro con decreto dedicato, sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. Update 10 Maggio 2026 - Riferimenti normativi per i Siti di Interesse Nazionale Agg. 31 dicembre 2025 Update 13 Febbraio 2024 - Apertura di MOSAICO costituito dal Database Siti contaminati, da un'Applicazione Web per il caricamento e controllo dei dati, da Servizi OGC e da Applicazioni Web GIS per la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalità. Update 27 Aprile 2023 Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.(GU n.97 del 26.04.2023) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Articolo 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo. Update 27.12.2021 Decreto 22 dicembre 2021 n. 269 I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del MATTM, d’intesa con le regioni interessate. L’art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato alcune modiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39. La sentenza del TAR Lazio n. 7586/2014 del 17.07.2014 ha determinato il reinserimento dell’area del territorio del Bacino del Fiume Sacco tra i Siti di Interesse Nazionale, pertanto la titolarità dei relativi procedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica è stata nuovamente attribuita al MATTM. A fine 2016 le procedure di consultazione sono terminate ed è stata pubblicata la perimetrazione del SIN. La Legge n. 205 del 27.12.2017 (GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62) ha individuato il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. La Legge n. 120 del 11.09.2020 (GU. n.228 del 14-09-2020 - SO n. 33) ha individuato il SIN Area vasta di Giugliano (Nuovo Rev. 1.0) Alla data documento il numero complessivo dei SIN è di 42: 1. Venezia (Porto Marghera) Fig. 1 - Mappa Dicembre 2025 SIN Fig. 2 - Avanzamento nell’identificazione dei SIN ed evoluzione del quadro normativo Per alcuni SIN la perimetrazione interessa sia aree a terra che aree marine. Il Decreto Direttoriale n. 130 del 14 ottobre 2020 ha individuato: - i contenuti minimi delle istanze per l'approvazione dei Piani di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, (individuati all'articolo 242, comma 3, e all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) La modulistica approvata con il decreto verrà aggiornata periodicamente, alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione. Allegato 1: il formato della istanza per la presentazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale (di cui all'articolo 242, comma 3, e all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Allegato 2: il contenuto minimo del Piano di caratterizzazione.§ Il Decreto Direttoriale n. 46 del 30 Marzo 2021 ha individuato la modulistica da compilare per la presentazione di istanze di avvio del procedimento di valutazione di interventi e opere da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale (Sin), anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo. La Nota Prot.0049407 del 10/05/2021 fornisce chiarimenti su interventi ed opere di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Pervengono alla scrivente Direzione istanze per l’avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006, per interventi ed opere che il proponente ritiene rientrare tra quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo, per il solo fatto che comportano “una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente”. Al riguardo, al fine di consentire la corretta formulazione delle istanze evitando inutili allungamenti dei procedimenti, si evidenzia che la tipologia di “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” richiamata nel citato comma 1 si riferisce non già alle “installazioni” in generale, ma esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia. Conseguentemente, istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate nel comma 1, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017. In tal caso il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006. Il Decreto Prot. 72 del 19/05/2021 definisce il formato della modulistica da compilare per l’istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale. Articolo unico 1. Il formato dell’istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, è definito nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il Decreto Prot. 73 del 19/05/2021 definisce il formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale. Articolo unico 1. Il formato della “Istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione” è definito nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Vedi Archivio documenti sulle bonifiche. Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2026 Matrice Revisioni
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