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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 2170 del 17 Marzo 2026 | ||
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CP Sez. 3 del 12 Marzo 2026 n. 9573 / Graffatrice utilizzata senza i dispositivi previsti dal manuale d'uso - Condannna DL ID 25768 | 17.03.2026 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 12 Marzo 2026 n. 9573 1. Con sentenza del 10/06/2025, il Tribunale di Forlì, nell'assolvere A.A. in relazione all'articolo 18 D.Lgs. 81/2008 (capo B), condannava lo stesso alla pena condizionalmente sospesa di Euro 2.500,00 di multa, in relazione al reato di cui all'articolo 71, comma 4, punto 1), D.Lgs. 81/2008 (capo A). 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione 1. Il ricorso è complessivamente infondato. In primo luogo, va sottolineato come i due concetti ("istruzioni d'uso" e "manuale d'uso") debbano essere considerati sinonimi, come emerge pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all'articolo 71 D.Lgs. 81/2008 in parola (Sez. 4, n. 15778 del 26/03/2025, Corbella, n.m., in cui l'imputato è stato condannato in quanto il macchinario non era stato mantenuto come da "manuale del produttore", essendo stata modificata l'originaria configurazione, e in quanto la macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d'uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore; Sez. 4, n. 23318 del 29/05/2025, Zampieri, n.m., in cui si evidenzia che il "manuale d'uso" del macchinario prevedeva che lo stesso dovesse essere completamente inaccessibile durante il funzionamento). La distinzione tra le due locuzioni viene solo affermata dal ricorrente, ma tale deduzione non trova alcun appiglio normativo o regolamentare, né la circostanza che la norma EN 79213 ("Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza") non contenga, in ipotesi, l'espressa previsione dei "morsetti a C" quale dispositivo di sicurezza, vale ad escludere il fatto che, ove il loro utilizzo sia prescritto dal manuale d'uso, essi vadano comunque utilizzati. Inoltre, come correttamente evidenziato dal P.G., questa Corte (Sez. F, n. 45719 del 2 27/08/2019 Rv. 277306 - 01), in un caso, del tutto sovrapponibile a quello in esame, in cui il datore di lavoro, pur avendo dato specifiche istruzioni sulla modalità di utilizzo di un macchinario, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni dello stesso, ha affermato che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell'apparecchiatura, in modo tale da garantire un incremento delle cautele, ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento". |
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