
CP Sez. 3 del 12 Marzo 2026 n. 9573 / Graffatrice industriale utilizzata senza i dispositivi previsti dal manuale d'uso
ID 25768 | 17.03.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 3 del 12 Marzo 2026 n. 9573
Graffatrice industriale utilizzata senza i dispositivi previsti dal manuale d'uso: condanna del datore di lavoro
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Cassazione Penale Sez. 3 composta da
Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere
Dott. GALANTI Alberto - Relatore
Dott. GIORGIANNI Giovanni - Consigliere
Dott. BOVE Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposti da:
A.A., nato a C il (Omissis),
avverso la sentenza del 10/06/2025 del Tribunale di Forlì,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Giuseppe Sassone, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udita, per l'imputato, l'Avv. Paola Rubini, che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Fatto
1. Con sentenza del 10/06/2025, il Tribunale di Forlì, nell'assolvere A.A. in relazione all'articolo 18 D.Lgs. 81/2008 (capo B), condannava lo stesso alla pena condizionalmente sospesa di Euro 2.500,00 di multa, in relazione al reato di cui all'articolo 71, comma 4, punto 1), D.Lgs. 81/2008 (capo A).
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice, evidenziando come la sentenza confonda le "istruzioni d'uso" (della macchina graffatrice), la cui tenuta è obbligatoria, con il "manuale d'uso" dell'attrezzatura o della macchina da utilizzare, predisposto dal produttore, che non necessita neppure di trasfusione nel DVR.
Del resto, le norme EN 792-13 non prevedono l'obbligo di utilizzo del c.d. "morsetto a C" come dispositivo di sicurezza, disponendo invece – per il rischio specifico di rimbalzo degli elementi di fissaggio - solo l'utilizzo dei DPI (occhiali di protezione).
Pertanto, l'inserimento arbitrario da parte del costruttore, nel manuale d'uso, di dispositivi non previsti né dalla c.d. "Direttiva macchine" (2006/42/CE), né dalla norma EN 792-13, non obbliga il datore di lavoro al rispetto della relativa previsione.
2.2. Il secondo motivo è articolato in due distinte censure.
Con la prima, lamenta violazione dell'articolo 163 cod. pen., per avere concesso d'ufficio la sospensione condizionale della pena, pur in presenza di espressa volontà contraria dell'imputato.
Con la seconda, lamenta violazione dell'articolo 62-bis cod. pen., sotto il profilo della apparenza di motivazione per il relativo diniego, a fronte della deduzione di avere implementato, quale positivo elemento di valutazione, le procedure di sicurezza con riguardo ai dispositivi di protezione individuale.
Diritto
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Preliminarmente, pur in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il Collegio ritiene comunque di dover evidenziare come, contrariamente a quanto affermato al foglio 9 della sentenza (non impaginata), l'onere della prova dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, cui consegue l'effetto estintivo della contravvenzione, è a carico dell'imputato, il quale, anche per il principio della c.d. "vicinanza della prova", ben potrebbe produrre qualsivoglia prova positiva idonea a rappresentare l'avvenuto pagamento estintivo di cui al D.Lgs. 758 del 1994 (così, in termini, Sez. 3, n. 37552 del 16/06/2021, Calò, non massimata), non essendo consentito gravare sul pubblico ministero l'onere positivo di provare un fatto estintivo di un reato sussistente.
In tal senso si è espressa, ad esempio, Sez. 5, n. 198 del 03/02/1970, Cardinale, Rv. 114359 – 01, secondo cui "per la applicazione di una causa di estinzione del reato, in base ai canoni comuni disciplinanti il procedimento penale, spetta all'imputato provare gli elementi idonei a costituire il fondamento della relativa richiesta (fatti estintivi)".
Né può argomentarsi circa la presunta natura della procedura di estinzione come condizione di procedibilità, in quanto questa Corte ha reiteratamente affermato, nel contiguo settore delle violazioni ambientali (calibrato dal Legislatore del 2015 sulla falsariga di quelle in materia di prevenzione infortuni), che l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non costituisca causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Rv. 286277 – 02; Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv. 277468 - 01).
2. Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
In primo luogo, va sottolineato come i due concetti ("istruzioni d'uso" e "manuale d'uso") debbano essere considerati sinonimi, come emerge pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all'articolo 71 D.Lgs. 81/2008 in parola (Sez. 4, n. 15778 del 26/03/2025, Corbella, n.m., in cui l'imputato è stato condannato in quanto il macchinario non era stato mantenuto come da "manuale del produttore", essendo stata modificata l'originaria configurazione, e in quanto la macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d'uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore; Sez. 4, n. 23318 del 29/05/2025, Zampieri, n.m., in cui si evidenzia che il "manuale d'uso" del macchinario prevedeva che lo stesso dovesse essere completamente inaccessibile durante il funzionamento).
La distinzione tra le due locuzioni viene solo affermata dal ricorrente, ma tale deduzione non trova alcun appiglio normativo o regolamentare, né la circostanza che la norma EN 79213 ("Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza") non contenga, in ipotesi, l'espressa previsione dei "morsetti a C" quale dispositivo di sicurezza, vale ad escludere il fatto che, ove il loro utilizzo sia prescritto dal manuale d'uso, essi vadano comunque utilizzati.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal P.G., questa Corte (Sez. F, n. 45719 del 2 27/08/2019 Rv. 277306 - 01), in un caso, del tutto sovrapponibile a quello in esame, in cui il datore di lavoro, pur avendo dato specifiche istruzioni sulla modalità di utilizzo di un macchinario, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni dello stesso, ha affermato che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell'apparecchiatura, in modo tale da garantire un incremento delle cautele, ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento".
Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L'orientamento unanime della Corte (Sez. U., n.6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535; Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Rv. 281539 – 01; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475 - 01), è nel senso che l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, è ammissibile qualora essa concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.
Nel caso di specie non risultano prospettati interessi meritevoli; ed infatti, quanto dedotto dal ricorrente non può essere condiviso, perché se è vero che la condanna condizionalmente sospesa viene iscritta sul casellario giudiziale fino all'estinzione del reato, è anche vero che la condanna a pena non sospesa vi resta iscritta per sempre.
Va infatti rammentato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d), del D.P.R. n. 313 del 2002 (sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010), il quale non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), numerose pronunce hanno affermato l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio (Sez. 3, n. 21753 del 25/02/2014 – dep. 28/05/2014, D'Amico, Rv. 259722; Sez. 3, n. 22477 del 04/11/2014 – dep. 28/05/2015, Lanzo, Rv. 263623; Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015 – dep. 29/04/2015, Blasco, Rv. 263439), così superando un precedente orientamento difforme che ravvisava l'interesse giuridico qualificato all'impugnativa nella circostanza che dalla condanna conseguisse l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non poteva, anteriormente all'intervento della Consulta, in caso di sospensione, essere eliminata.
4. La doglianza relativa al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze atipiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)".
Nel caso di specie, il Tribunale romagnolo ha ritenuto insussistenti positivi elementi di valutazione, mentre il ricorrente si limita a censurare labialmente di avere dedotto circostanze (l'implementazione delle procedure di sicurezza con riguardo ai dispositivi di protezione individuale) di cui non vi è traccia nella sentenza, in cui, ove sono riportate le conclusioni delle parti, si parla genericamente della "richiesta subordinata" del riconoscimento delle circostanze generiche.
Né, del resto, il ricorrente produce copia di memorie difensive o verbali di udienza a corredo della sua deduzione.
Il motivo è, in parte qua, inammissibile per genericità.
5. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili.
Così è deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.
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