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CP Sez. 4 del 07 gennaio 2026 n. 318 - Caduta dalla scala: Responsabilità datore di lavoro
ID 1603
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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 1538 del 15 Gennaio 2026 | ||
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Cassazione Penale Sez. 4 del 07 gennaio 2026 n. 318 ID 25336 | 15.01.2026 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 07 gennaio 2026 n. 318 La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale A.A. era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica ai danni del proprio dipendente B.B. (in C il (Omissis)). In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l'imputato, nella qualità di titolare di una ditta edile, incaricata dell'esecuzione di lavori in un cantiere in C, nonché datore di lavoro della persona offesa, di avere messo a disposizione del proprio dipendente, per effettuare la imbiancatura del soffitto presso quel cantiere, una scala doppia a incastro, con entrambi i tronchi allungabili, non idonea per l'esecuzione in sicurezza di quella lavorazione con riferimento al rischio di ribaltamento, senza neppure aver previsto la presenza di un altro lavoratore che assicurasse la stabilità dell'attrezzo; nonché di non avere contemplato quella specifica lavorazione nel POS, la cui incompletezza, dunque, non aveva consentito di individuare preventivamente l'attrezzatura più idonea per la sua esecuzione. Nell'occorso, la vittima, intenta a tinteggiare il soffitto, si era sporta sul lato destro per raggiungere una porzione di parete, così perdendo l'equilibrio, rovinando al suolo e riportando le lesioni descritte nella imputazione. La difesa del A.A. ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione dall'istruttoria svolta non era emerso che l'operaio doveva svolgere i lavori ai quali era intento e per i quali sarebbe stato necessario l'impiego di un trabattello. La Cassazione dichiara il ricorso è inammissibile.
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