
Cassazione Penale Sez. 4 del 07 gennaio 2026 n. 318 / Caduta dalla scala: Responsabilità datore di lavoro
ID 25336 | 15.01.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 07 gennaio 2026 n. 318
Caduta dalla scala doppia a incastro durante la tinteggiatura del soffitto. Responsabilità del datore di lavoro
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Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore
Dott. D'AURIA Donato - Consigliere
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a L il (Omissis)
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale A.A. era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica ai danni del proprio dipendente B.B. (in C il (Omissis)).
In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l'imputato, nella qualità di titolare di una ditta edile, incaricata dell'esecuzione di lavori in un cantiere in C, nonché datore di lavoro della persona offesa, di avere messo a disposizione del proprio dipendente, per effettuare la imbiancatura del soffitto presso quel cantiere, una scala doppia a incastro, con entrambi i tronchi allungabili, non idonea per l'esecuzione in sicurezza di quella lavorazione con riferimento al rischio di ribaltamento, senza neppure aver previsto la presenza di un altro lavoratore che assicurasse la stabilità dell'attrezzo; nonché di non avere contemplato quella specifica lavorazione nel POS, la cui incompletezza, dunque, non aveva consentito di individuare preventivamente l'attrezzatura più idonea per la sua esecuzione. Nell'occorso, la vittima, intenta a tinteggiare il soffitto, si era sporta sul lato destro per raggiungere una porzione di parete, così perdendo l'equilibrio, rovinando al suolo e riportando le lesioni descritte nella imputazione.
2. La difesa del A.A. ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione dall'istruttoria svolta non era emerso che l'operaio doveva svolgere i lavori ai quali era intento e per i quali sarebbe stato necessario l'impiego di un trabattello. I lavori da eseguire, invece, consistevano nella chiusura delle tracce sulle pareti dell'immobile e non del soffitto, per i quali era sufficiente una semplice scala, in assenza di pericolo in termini di equilibrio. Ne discenderebbe, secondo la prospettiva difensiva, che in capo all'imputato non vi era alcun obbligo di impedire l'evento, avuto riguardo alla natura delle mansioni affidate al lavoratore. La penale responsabilità non potrebbe essere estesa sino a ritenere necessaria la presenza di un trabattello, strumento che, ove il lavoratore avesse ritenuto, avrebbe potuto richiedere, in ciò avendo il deducente ravvisato l'espressione del principio del mutuo affidamento, considerato che l'operaio aveva ricevuto la necessaria formazione. Al contrario, la Corte territoriale si sarebbe adagiata su un principio di presunzione generale, senza verificare puntualmente il rischio derivante dalle attività di lavoro commissionate e dal relativo oggetto (non tinteggiatura del soffitto, ma copertura delle tracce sulle pareti).
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con i motivi di ricorso, la difesa ha sostanzialmente contestato che la gestione del rischio di caduta dall'alto competesse, nella specie, al datore di lavoro, sull'assunto che le opere da eseguire, nell'occorso, non consistevano nella tinteggiatura del soffitto, bensì nella copertura di tracce sulle pareti, attività per la quale non vi era pericolo di perdita dell'equilibrio. Trattasi, con ogni evidenza, della contestazione della ricostruzione fattuale della vicenda, operata conformemente nei due gradi del giudizio di merito, affidata alla prospettazione di una versione alternativa dei fatti, ritenuta più persuasiva alla stregua dello stesso materiale probatorio esaminato conformemente dai giudici di merito. Tuttavia, proprio dalle prove esaminate, la Corte d'Appello ha tratto conferma della attendibilità della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, ritenendo accertato che il lavoratore avesse ricevuto dall'imputato l'incarico di eseguire esattamente il lavoro nel quale era impegnato al momento della caduta; che egli non avesse ricevuto istruzioni di utilizzare un trabattello e che tale strumento, in ogni caso, non fosse stato messo a sua disposizione; la necessità di esso, per eseguire quel tipo di lavoro, era stata riconosciuta anche dal teste a difesa, C.C.; il racconto preciso della persona offesa aveva ricevuto riscontro in quello del magazziniere D.D. che era sopraggiunto in cantiere per portare materiale per la pitturazione, così smentendo l'assunto difensivo, secondo il quale quel giorno non dovevano svolgersi lavori di pitturazione; nessuno aveva sostenuto che la scala appartenesse alla vittima; il rischio concretizzatosi era proprio quello che la norma violata era finalizzata a prevenire; nel cantiere, infine, non era mai stato presente un trabattello, come confermato anche dal teste D.D..
La condotta dell'imputato, così ricostruita, è stata ritenuta in violazione del disposto di cui all'art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, avuto riguardo alla scelta dell'attrezzatura di lavoro, in relazione all'opera da eseguire, essendo stato pure accertato che il A.A. era stato perfettamente consapevole che quel lavoro sarebbe stato eseguito dalla sola vittima. Quanto, poi, alla violazione dell'art. 96 dello stesso T.U., la Corte di merito ha ritenuto che nulla fosse stato predisposto in tema di previsione di quel rischio, omissione cui era correlata anche quella di non aver indicato la strumentazione lavorativa più idonea.
Il tenore del motivo denuncia la mancanza di un effettivo confronto con quanto affermato dai giudici territoriali in maniera conforme, intanto con riferimento alla natura dei lavori da eseguire, ma anche quanto alla strumentazione necessaria per la loro esecuzione in sicurezza. Gli argomenti sui quali poggiano i rilievi difensivi, peraltro, riguardano la valutazione del compendio probatorio, anche di natura testimoniale in base a esso, i giudici del merito hanno ricostruito la posizione datoriale del A.A. quale gestore del rischio (di caduta dall'alto) che la norma violata era intesa a scongiurare; inoltre, era stato il A.A. ad assegnare quel compito alla p.o., tuttavia omettendo di valutarne i rischi e non fornendo al lavoratore lo strumento più adatto. Ciò è stato contestato dalla difesa che ha, addirittura, ritenuto sussistente un obbligo del lavoratore di richiedere, ove ne avesse ritenuto la necessità, al datore di lavoro la fornitura di tale attrezzatura, pena il rifiuto di eseguire il lavoro stesso, in virtù di un generico principio dell'affidamento, invero neppure debitamente esplicitato, in tal modo sovvertendo il giudizio sulla gestione di quel rischio che la legge attribuisce alla figura datoriale.
La contestazione della ricostruzione in fatto degli accadimenti, alla stregua delle prove esaminate, vale quanto pretendere dalla Corte di legittimità, dopo due gradi di merito, una lettura diversa di quel compendio, senza indicazione di violazioni di legge o vizi della motivazione rilevabili in questa sede (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01) e la rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione (tra le altre, Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 -01), peraltro, prospettando una violazione di legge, smentita dalla stessa previsione normativa richiamata (art. 40, comma 2, cod. pen.), avendo i giudici del merito ampiamente giustificato la ritenuta esistenza dell'obbligo di impedire l'evento in capo all'imputato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi l'oscuramento dei dati sensibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2026.
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