Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1771
della Commissione del 26 novembre 2020 che approva la massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4
GU L 398/9 del 27.11.2020
Entrata in vigore: 17.12.2020
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Articolo 1
La massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
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Allegato
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Nome comune
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Denominazione IUPAC,
numeri di identificazione
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Grado minimo di purezza del principio attivo (1)
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Data di approvazione
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Scadenza dell’approvazione
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Tipo di prodotto
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Condizioni specifiche
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Massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA)
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Denominazione IUPAC: Massa di reazione di acido peracetico (PAA) e acido perossiottanoico (POOA)
N. CE: 201-186-8 e 450-280-7
N. CAS: 79-21-0 e 33734-57-5
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La purezza minima del principio attivo non è rilevante in quanto il principio attivo è un doppio equilibrio a base di perossido di idrogeno, acido acetico e acido ottanoico come materie prime. Le specifiche corrispondono a un intervallo di concentrazioni.
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1o aprile 2022
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31 marzo 2032
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2
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Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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a)
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nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione a livello di Unione relativa al principio attivo;
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b)
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in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre riservare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
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Componenti
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Tenori dell’intervallo delle specifiche (% w/w)
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Principio attivo
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Acido peracetico
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1,8 — 13,9
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Principio attivo
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Acido perossiottanoico
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0,15 — 2,42
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Impurezze rilevanti
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Perossido di idrogeno
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1,1 — 25,45
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Impurezze rilevanti
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Acido acetico
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5,74 — 51
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3
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Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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(a)
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nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione a livello di Unione relativa al principio attivo;
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(b)
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in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre riservare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
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Impurezze rilevanti
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Acido ottanoico
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1,63 — 9,03
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4
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Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
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a)
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nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione a livello di Unione relativa al principio attivo;
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b)
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i prodotti contenenti la massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a meno che la Commissione non abbia stabilito limiti specifici di cessione della massa di reazione di acido peracetico e acido perossiottanoico negli alimenti o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari;
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c)
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in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre riservare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
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(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
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Collegati:
Allegati
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