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Regolamento (UE) n. 605/2014
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Regolamento (UE) n. 605/2014
VI adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento (CE) 1272/2008 CLP
Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
GU L 78/12 del 24 Marzo 2015
_______
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.
3. L'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1° aprile 2015.
Collegato
Regolamento (UE) 2015/491
Differimento applicazioni disposizioni del regolamento (UE) n. 605/2014 al 1° Gennaio 2016
Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, adottato il 5 giugno 2014, prevede l'applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 1° aprile 2015. A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all'applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate. È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) Per garantire che gli operatori economici possano fare affidamento al più presto sul rinvio della data di applicazione obbligatoria, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Differimento applicazioni disposizioni del regolamento (UE) n. 605/2014 al 1° Gennaio 2016
Il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, adottato il 5 giugno 2014, prevede l'applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 1° aprile 2015. A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all'applicazione del regolamento (UE) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate. È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) Per garantire che gli operatori economici possano fare affidamento al più presto sul rinvio della data di applicazione obbligatoria, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Tutti gli ATP del Regolamernto CLP
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Collegati:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento CLP Testo Consolidato
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento CLP Testo Consolidato
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