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Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
GU L 400/16 del 12.11.2021
Entrata in vigore: 15.11.2021
Applicazione: Dal 1° Ottobre 2021.
In deroga le sostanze di cui all’articolo 1 e le sostanze e le miscele che le contengono possono, prima del 1° ottobre 2021, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come rettificato dal presente regolamento.
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Articolo 1
Nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le voci pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».
Articolo 2
I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.
In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze di cui all’articolo 1 e le sostanze e le miscele che le contengono possono, prima del 1° ottobre 2021, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come rettificato dal presente regolamento.
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