// Documenti disponibili n: 46.377
// Documenti scaricati n: 36.288.829
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
C/2022/8395
(GU L 330 del 23.12.2022)
_______
Articolo 1
Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
_______
I tipi di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma sui biocidi, sono definiti nell’allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012:
Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole
Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta, oggetti d'arte.
Collegati

ID 21572 | 25.03.2024 / Nota completa in allegato
Secondo quanto prescrive il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH la scheda di dati di sicurezza SDS d...

Ministero della Salute, 17 Aprile 2018
Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH...

Il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), è lo strumento normativo approvato con DM 22 gennaio 2014, in applica...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024